Concorso tra maltrattamenti e violenza sessuale e contestazione in fatto dell’aggravante (Cass. pen. Sez. 3 n. 9047 del 09.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il delitto di maltrattamenti in famiglia concorre con quello di violenza sessuale qualora, per la diversità dei beni giuridici tutelati, le condotte vessatorie e gli atti sessuali ledano anche la libertà di autodeterminazione della vittima in materia sessuale. L’assorbimento è configurabile solo in caso di piena coincidenza tra le condotte, quando gli atti sessuali siano esclusivamente strumentali alla realizzazione della violenza e non si inseriscano in un più ampio contesto di sopraffazione. È ammissibile la contestazione in fatto delle circostanze aggravanti, purché l’imputazione riporti in modo chiaro e preciso gli elementi di fatto integranti la circostanza, consentendo all’imputato il pieno esercizio del diritto di difesa.
Il Fatto
Con sentenza del 10/12/2024, la Corte di appello di Bologna, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Trani del 12/09/2022, rideterminava la pena inflitta all’imputato in anni quattro e mesi sei di reclusione per i reati di maltrattamenti in famiglia, lesioni personali e violenza sessuale, concesse le attenuanti generiche. Avverso tale pronuncia l’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione di legge per il ritenuto concorso formale tra maltrattamenti e violenza sessuale e l’omessa declaratoria di prescrizione del reato di lesioni.
La Motivazione della Corte
La Terza Sezione Penale ha preliminarmente esaminato il primo motivo, dichiarandolo inammissibile per genericità e comunque manifestamente infondato. La Corte ha richiamato il consolidato principio per cui il delitto di maltrattamenti, quale comportamento vessatorio protratto nel tempo, può essere realizzato anche mediante atti sessuali, ma questi ultimi, per non integrare un autonomo reato in concorso, non devono ledere la libertà di autodeterminazione sessuale della vittima. L’assorbimento della violenza sessuale nei maltrattamenti è configurabile soltanto quando vi sia piena coincidenza tra le condotte, mentre nel caso di specie la sentenza impugnata aveva correttamente escluso l’assorbimento, avendo accertato l’autonomia delle condotte di violenza sessuale rispetto al più ampio contesto di sopraffazione.
Quanto al secondo motivo, la Corte ne ha riconosciuto la fondatezza, rilevando che il delitto di lesioni, contestato unitamente ai maltrattamenti, era ormai prescritto alla data di pronuncia del dispositivo in udienza. Pur essendo stata contestata “in fatto” l’aggravante di cui all’art. 576, primo comma, n. 5), cod. pen., con il conseguente aumento di pena previsto dall’art. 585 cod. pen., il termine massimo di prescrizione era comunque decorso.
La Corte ha ribadito l’insegnamento delle Sezioni Unite n. 24906 del 18/04/2019 (Sorge) in tema di contestazione in fatto delle circostanze aggravanti, precisando che tale modalità è ammissibile solo se l’imputazione riporta in maniera chiara e precisa gli elementi di fatto integranti la circostanza, così da permettere all’imputato di avere piena consapevolezza dell’accusa e di espletare adeguatamente la propria difesa. Nel caso di specie, la doglianza era stata introdotta solo con il ricorso per cassazione, ma il termine massimo di prescrizione, fissato in sette anni e mezzo, era maturato prima della sentenza di appello.
La Corte ha quindi proceduto all’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente al reato di lesioni, eliminando la relativa porzione di pena e rideterminando la sanzione complessiva in anni quattro e mesi cinque di reclusione, ai sensi dell’art. 620, lett. l), cod. proc. pen., trattandosi di un mero calcolo che non implica alcun esercizio di discrezionalità.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 576 c.p. – Circostanze aggravanti. Ergastolo
- Art. 585 c.p. – Circostanze aggravanti
- Art. 620 c.p.p. – Annullamento senza rinvio