Inammissibile il ricorso contro la pena concordata ex art 599 bis cpp (Cass. pen. Sez. VII n. 11865 del 25.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, perché propone un motivo non consentito dalla legge, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello emessa a seguito di concordato ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen. quando censuri la misura della pena concordata. Il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti e consacrato nella decisione del giudice non può essere unilateralmente modificato da chi lo ha promosso o vi ha aderito, salva la sola ipotesi di illegalità della pena concordata. Ne deriva l’inammissibilità anche del motivo che lamenti il difetto di motivazione sul trattamento sanzionatorio, trattandosi di ragione preclusa dall’implicita rinuncia contenuta nella stessa proposta di determinazione della pena.

Il Fatto

Il ricorrente propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Roma ha confermato, rimodulando la pena, la condanna dell’imputato per i reati ascrittigli (furto aggravato in abitazione), a definizione del giudizio avvenuta mediante concordato ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen. Il ricorso censura il trattamento sanzionatorio concordato tra le parti.

La questione giunge davanti alla Corte suprema per verificare se, e a quali condizioni, sia ammissibile il ricorso avverso una sentenza pronunciata con il modulo definitorio del concordato in appello.

La Motivazione della Corte

La Corte rileva che il ricorso è inammissibile perché propone un motivo non consentito dalla legge, alla luce del modulo definitorio prescelto in appello. L’art. 599-bis, comma 1, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017, prevede che la Corte di appello provveda in camera di consiglio quando le parti dichiarano di concordare sull’accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri. Se i motivi comportano una nuova determinazione della pena, le parti indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d’accordo.

Il Collegio richiama la propria giurisprudenza, formatasi sia su ricorsi avverso sentenze emesse ex art. 599-bis cod. proc. pen., sia avverso sentenze pronunciate nel vigore del similare istituto previsto dall’art. 599, comma 4, cod. proc. pen., poi abrogato. È inammissibile il ricorso proposto in relazione alla misura della pena concordata, perché il negozio processuale, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l’ipotesi di illegalità della pena concordata.

Vengono richiamate le Sezioni Unite n. 5466 del 28.01.2004, secondo cui la richiesta di applicazione della pena e il consenso prestato sono espressioni della volontà delle parti di esercitare il potere dispositivo riconosciuto loro dalla legge e concorrono alla formazione di un negozio giuridico processuale liberamente stipulato, che, una volta ricevuto il crisma della conformità ai canoni ordinamentali, non può essere modificato da chi lo ha promosso o vi ha aderito, con l’allegazione di ragioni precluse dall’implicita rinuncia contenuta nella proposta.

Ne consegue che, non potendo essere messo in discussione il trattamento sanzionatorio concordato, neppure la parte può dolersi dell’assenza di motivazione sul punto. Tale difetto, osserva la Corte, trova peraltro smentita nel passaggio argomentativo contenuto nella sentenza impugnata. Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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