Misure alternative per motivi di salute: necessario il giudizio di incompatibilità concreta (Cass. pen. Sez. I n. 9961 del 16.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di differimento della pena e di detenzione domiciliare per motivi di salute, il giudice deve effettuare un bilanciamento tra le istanze sociali correlate alla pericolosità sociale del detenuto e le sue condizioni complessive di salute, verificando sia l’astratta idoneità dei presidi sanitari disponibili, sia la concreta adeguatezza della possibilità di cura e assistenza assicurabile nella situazione specifica. Il giudizio di incompatibilità con il regime carcerario non può essere espresso in termini astratti, ma richiede un accertamento rigoroso sulla situazione nosografica del ristretto e sul percorso terapeutico concretamente praticato all’interno del circuito penitenziario. Solo la patologia che, nella sua concreta manifestazione, esiga un trattamento non altrimenti attuabile in carcere può giustificare l’adozione della misura alternativa.
Il Fatto
Il Tribunale di sorveglianza di L’Aquila rigettava l’istanza di differimento della pena, anche nelle forme della detenzione domiciliare, presentata da un detenuto affetto da patologie ipertensive, cardiologiche e diabetiche, ritenendo le sue condizioni di salute compatibili con il regime carcerario. Il condannato, in particolare, era sottoposto a monitoraggio clinico presso il centro medico dell’istituto penitenziario e a controlli specialistici esterni.
Avverso tale ordinanza, il condannato proponeva ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione: il Tribunale, secondo la difesa, non avrebbe considerato la gravità delle patologie concomitanti, che avrebbero richiesto un’allocazione in strutture cliniche specializzate.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso infondato, rilevando come la difesa non avesse individuato specifici profili di censura dell’ordinanza impugnata, ma avesse piuttosto sollecitato una rivalutazione dei presupposti nosografici già compiutamente esaminati dal Tribunale di sorveglianza. Il provvedimento impugnato, secondo la Corte, conteneva una motivazione congrua e priva di erronea applicazione della legge penitenziaria, fondata su una valutazione concreta delle emergenze cliniche e delle possibilità terapeutiche offerte dal circuito detentivo.
La Corte ha precisato che il richiamo all’astratta rilevanza nosografica delle patologie è privo di rilievo, non essendo sufficiente a integrare il requisito dell’incompatibilità con lo stato detentivo. A tal fine, occorre accertare che la patologia sia tale da provocare rilevanti conseguenze dannose o da esigere un trattamento terapeutico che non possa essere agevolmente attuato in regime di detenzione, come risulta dalla giurisprudenza consolidata di legittimità richiamata nel provvedimento.
Richiamando i propri precedenti, la Corte ha ribadito che il giudizio sulla compatibilità deve essere espresso solo all’esito di un accertamento rigoroso sulla situazione clinica e sul percorso terapeutico concretamente praticato, valorizzando le risultanze delle relazioni sanitarie e dei controlli clinici periodici, senza poter prescindere dal bilanciamento con le esigenze di difesa sociale correlate alla pericolosità del detenuto.
Nel caso di specie, la documentazione sanitaria versata in atti e le verifiche nosografiche effettuate tra dicembre 2024 e maggio 2025 dimostravano che le patologie potevano essere adeguatamente controllate all’interno dell’istituto o mediante consulenze specialistiche esterne, rendendo legittimo il diniego delle misure richieste. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Nota della Redazione
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