Diffamazione via social: attività dovuta del tutore esclude l’offesa (Cass. pen. Sez. V n. 23223 del 23.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’attribuzione a una persona dello svolgimento di un’attività dovuta non integra il reato di diffamazione, a maggior ragione quando tale attività sia stata svolta in favore di un soggetto al quale, fino a quel momento, non era stata attribuita alcuna attività delittuosa. La diversa qualificazione giuridica dell’incarico — tutore nominato dal giudice anziché difensore di fiducia — costituisce un errore del tutto innocuo, che non può assumere rilevanza in malam partem. Nei testi pubblicati non è ravvisabile alcun riferimento all’incoraggiamento al terrorismo o all’ingresso clandestino di soggetti stranieri, ma solo allo svolgimento di un’attività professionale. Manca, pertanto, la materialità del reato e la sentenza di condanna deve essere annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste.
Il Fatto
Con sentenza dell’8 febbraio 2024 il Tribunale di Verbania aveva assolto la giornalista dal reato di diffamazione e il direttore responsabile di un periodico on line dai reati di art. 57 cod. pen., art. 595 cod. pen. e art. 13 legge n. 48 del 1947. Secondo l’ipotesi accusatoria, la prima avrebbe offeso la reputazione di una professionista pubblicando, sul proprio profilo di un social network e su un giornale on line, un messaggio e un articolo nei quali la rappresentava come tutore di un soggetto che si sarebbe poi reso responsabile di un attentato terroristico.
Con sentenza del 9 ottobre 2025 la Corte di appello di Torino, su impugnazione della parte civile, riformò la pronuncia, condannando entrambi gli imputati al risarcimento dei danni. Avverso tale decisione gli imputati proposero ricorso per cassazione con sette motivi.
La Motivazione della Corte
La Cassazione, esaminando per primo il quarto motivo, relativo al concreto contenuto offensivo delle frasi contestate, lo ha ritenuto fondato. La Corte territoriale aveva affermato che l’obiettivo della pubblicazione era evidenziare come la professionista con il proprio lavoro caldeggiasse il terrorismo e l’ingresso clandestino di soggetti stranieri.
Tale ricostruzione non trova però riscontro nei testi contestati. Nel messaggio e nell’articolo vi era riferimento solamente al fatto che la persona offesa era stata tutore del soggetto, senza alcun accenno all’incoraggiamento al terrorismo o all’immigrazione clandestina. L’accostamento a chi si sarebbe reso responsabile dell’attentato non assume di per sé contenuto diffamatorio, poiché le frasi riguardavano un’attività dovuta, svolta in un momento in cui il soggetto non aveva ancora commesso alcun attentato e non poteva essere considerato un terrorista.
La Corte ha richiamato la valutazione del giudice di primo grado secondo cui l’incarico di tutore, conferito dal giudice, ha carattere obbligatorio e non può essere rifiutato, mentre il mandato defensionale si fonda su un rapporto fiduciario che può sempre essere oggetto di rinuncia. Nei testi, seppure per errore, veniva rappresentato lo svolgimento di un’attività che, a differenza della professione legale, non implica necessariamente la sussistenza di un rapporto fiduciario.
Né può rilevare in malam partem la circostanza che la persona offesa avesse svolto la propria attività in favore del soggetto quale difensore di fiducia e non come tutore. La condotta contestata è dunque priva di concreto contenuto offensivo, necessario a integrare la diffamazione e, di riflesso, il reato contestato al direttore del periodico. Manca la materialità dei reati. I restanti motivi restano assorbiti. La sentenza è stata annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste.
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Nota della Redazione
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