Misure alternative, legittimo il diniego se serve più osservazione (Cass. pen. Sez. VII n. 33311 del 10.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di concessione di misure alternative alla detenzione, il tribunale di sorveglianza può legittimamente negare l’affidamento in prova al servizio sociale e la detenzione domiciliare, disponendo la prosecuzione dell’osservazione e del trattamento in ambito intramurario, anche quando siano emersi elementi positivi nel comportamento del condannato. La prognosi di futura astensione dalla recidiva va formulata su una valutazione complessiva degli indici di inaffidabilità soggettiva, non su singoli dati favorevoli sopravvenuti. Il diniego è sindacabile in cassazione solo per vizio di motivazione o violazione di legge, non nel merito della scelta discrezionale.
Il Fatto
Il condannato, in esecuzione di pena per il delitto di estorsione continuata, chiedeva al Tribunale di sorveglianza di Ancona la concessione dell’affidamento in prova al servizio sociale o, in subordine, della detenzione domiciliare. Il Tribunale rigettava entrambe le istanze.
Il diniego si fondava sulla gravità dei fatti, sui precedenti penali — tra cui condanne per reati in materia di armi, evasione e violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare — sulle informazioni negative di polizia, sulla condotta irregolare in ambito penitenziario, con vari rapporti disciplinari, e sull’irrisolta tossicodipendenza, desunta dall’adesione discontinua al programma avviato prima dell’ingresso in carcere. Il condannato ricorreva per cassazione lamentando vizio di motivazione e violazione di legge.
La Motivazione della Corte
Il ricorrente deduceva che il Tribunale avesse fondato il diniego sulla gravità dei fatti e sui precedenti, omettendo di valutare elementi favorevoli più recenti: il recupero dei rapporti familiari, la disponibilità di un domicilio stabile, l’inserimento lavorativo e nel volontariato, l’avvio di un percorso terapeutico di recupero dalla tossicodipendenza. Censurava inoltre il difetto di motivazione specifica sulla chiesta detenzione domiciliare.
La Corte ritiene che l’impianto motivazionale del provvedimento impugnato resista alle censure. Il Tribunale ha rigettato entrambe le domande, condividendo la proposta di prosecuzione dell’osservazione e del trattamento in ambito intramurario formulata con la relazione di sintesi, ed esprimendo una prognosi negativa circa la futura astensione da recidive criminose.
Tale prognosi non si fonda solo sulla gravità delle condotte e sui precedenti penali e di polizia, ma anche sulle pregresse violazioni al regime cautelare — cui il condannato era stato sottoposto con dispositivo elettronico di controllo — sulle ripetute trasgressioni in ambito carcerario e sull’irrisolta tossicodipendenza. Nel loro insieme, questi elementi sono sintomatici di inaffidabilità soggettiva.
La decisione è coerente con il sistema delle misure alternative e con i principi della giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in tema di concessione di misure alternative alla detenzione, il tribunale di sorveglianza, anche quando siano emersi elementi positivi nel comportamento del detenuto, può legittimamente ritenere necessario un ulteriore periodo di osservazione e lo svolgimento di altri esperimenti premiali, al fine di verificare l’attitudine del soggetto ad adeguarsi alle prescrizioni da imporre (Sez. 1, n. 30065 del 29/05/2025, Rv. 288564).
Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, in quanto manifestamente infondato. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinata equitativamente in tremila euro ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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