Ricorso straordinario e prescrizione: ammissibile solo l’errore ictu oculi (Cass. pen. Sez. I n. 22650 del 18.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto, previsto dall’art. 625-bis cod. proc. pen., può riguardare l’omessa dichiarazione della prescrizione maturata prima della decisione della Corte di cassazione solo quando il rilievo dell’errore sia operabile ictu oculi e non comporti una decisione con contenuto valutativo. In caso di condanna cumulativa per più reati legati dal vincolo della continuazione, l’autonomia dei singoli capi impedisce che l’ammissibilità dell’impugnazione per uno di essi estenda il valido rapporto processuale ai reati i cui motivi siano inammissibili, con la conseguenza che, formatosi su questi il giudicato parziale, è precluso il rilievo della prescrizione. Ne deriva che il ricorso straordinario che non si confronti con tale assetto è manifestamente infondato.
Il Fatto
La ricorrente è stata raggiunta in sede di merito da affermazione di responsabilità per associazione per delinquere, per un reato fiscale di cui all’art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000 riferito al solo anno 2014 e per bancarotta fraudolenta di una s.r.l., con assorbimento di altre contestazioni. La Corte di appello di Lecce ha confermato la decisione di primo grado; la V Sezione penale della Corte di cassazione, con sentenza del 14 aprile 2025, ha rigettato i ricorsi avverso tale pronuncia.
Con atto del 9 dicembre 2025 la ricorrente ha impugnato quella sentenza con ricorso straordinario ai sensi dell’art. 625-bis cod. proc. pen., deducendo l’omessa declaratoria di prescrizione di parte delle condotte del capo fiscale per gli anni di imposta 2012 e 2013. La difesa ha sostenuto che, essendo la decisione di rigetto, il termine prescrizionale sarebbe decorso sino al dispositivo di legittimità, con conseguente estinzione non dichiarata per errore percettivo.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla delimitazione del rimedio straordinario. Il ricorso per errore materiale o di fatto può investire l’omessa declaratoria di prescrizione maturata prima della decisione di legittimità soltanto se l’errore sia percepibile ictu oculi e non richieda una decisione di contenuto valutativo. Il riferimento è al consolidato indirizzo delle Sezioni Unite n. 37505 del 14.07.2011.
Su questa base il ricorso è dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza. Il ricorrente, quanto ai reati fiscali, chiede una pronuncia che ribadisca quanto già affermato dalla Corte di appello di Lecce, ossia che la responsabilità è limitata alla annualità 2014 con assoluzione per il 2012 e 2013, senza però confrontarsi con il principio di diritto espresso da Sez. III n. 26807 del 16.03.2023.
Secondo tale principio, in caso di ricorso avverso una sentenza di condanna cumulativa relativa a più reati ascritti allo stesso imputato col vincolo della continuazione, l’autonomia delle singole fattispecie e dei rapporti processuali inerenti ai singoli capi impedisce che l’ammissibilità dell’impugnazione per uno dei reati instauri un valido rapporto processuale anche per quelli i cui motivi siano inammissibili. Per questi ultimi, sui quali si è formato il giudicato parziale, resta precluso il rilievo della prescrizione e la rideterminazione della pena eliminando l’aumento per la continuazione.
La decisione di legittimità va dunque scomposta in riferimento ai singoli capi, con presa d’atto dell’inammissibilità delle doglianze sui reati fiscali: in tal senso va qualificata l’espressione di “non deducibilità” dei motivi contenuta nella motivazione della V Sezione. Ne consegue che il computo del tempo utile alla maturazione della prescrizione non supera il limite del dispositivo della decisione di appello, secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite n. 23428 del 22.03.2005.
Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 616 c.p.p. – Spese e sanzione pecuniaria in caso di rigetto o di inammissibilità del ricorso
- Art. 625-bis c.p.p. – Ricorso straordinario per errore materiale o di fatto