Reato continuato in esecuzione: onere di allegazione e insindacabilità del fatto (Cass. pen. Sez. VII n. 33313 del 10.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di reato continuato riconosciuto in sede esecutiva ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., l’accertamento dell’unicità del disegno criminoso è questione di fatto rimessa al giudice di merito, il cui apprezzamento è sindacabile in legittimità solo se non sorretto da adeguata motivazione. Grava sul condannato che invochi l’applicazione della disciplina del reato continuato l’onere di allegare elementi specifici e concreti a sostegno della richiesta. Non bastano la contiguità cronologica degli addebiti né l’identità o l’analogia dei titoli di reato, perché tali indici sono sintomatici non di un progetto criminoso unitario, ma di una abitualità criminosa. Il giudice di legittimità non può procedere a una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata.
Il Fatto
Il condannato ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza con cui la Corte di appello di Catania, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato la richiesta di riconoscimento della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen. in relazione a reati giudicati con tre sentenze di condanna irrevocabili.
Due di queste riguardavano i reati di danneggiamento e lesioni aggravate commessi il 15 settembre 2020 e di stalking commesso dal settembre 2020 al 14 giugno 2022, già unificati in sede esecutiva. La terza condanna, divenuta irrevocabile per ultima, concerneva il delitto di lesioni aggravate commesso il 21 settembre 2021.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla regola consolidata secondo cui l’accertamento del requisito della unicità del disegno criminoso costituisce questione di fatto rimessa alla valutazione del giudice di merito, sindacabile in sede di legittimità solo ove non sia sorretta da adeguata motivazione, richiamando Sez. 1, n. 12936 del 3/12/2018, dep. 2019, D’Andrea, Rv. 275222.
Il Collegio ribadisce poi che grava sul condannato, il quale in sede di esecuzione invochi l’applicazione della disciplina del reato continuato, l’onere di allegare elementi specifici e concreti a sostegno dell’istanza. Non è sufficiente il mero riferimento alla contiguità cronologica degli addebiti ovvero all’identità o analogia dei titoli di reato. Tali indici, osserva la Corte, sono sintomatici non già dell’attuazione di un progetto criminoso unitario, quanto di una abitualità criminosa e di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente consumazione di illeciti, secondo Sez. 1, n. 35806 del 20/04/2016, D’Amico, Rv. 267580 e Sez. 5, n. 21326 del 06/05/2010, Faneli, Rv. 247356.
Il giudice dell’esecuzione aveva argomentato sulla natura estemporanea della condotta violenta del 21 settembre 2021, commessa in danno della sorella, mentre gli altri delitti erano maturati nel rapporto con l’ex compagna. Aveva rimarcato la diversità delle persone offese e del periodo temporale, considerando il contegno più recente inconciliabile con un disegno unitario prefigurato sin dal settembre 2020.
A fronte di una motivazione non manifestamente illogica, il ricorrente ha insistito sull’omogeneità delle violazioni, sulla contiguità temporale e sull’identità del movente, collegato allo stato di frustrazione per la perdita del rapporto con le figlie. La Corte rileva però che, ferma restando la diversità soggettiva della persona offesa della più recente condanna, il ricorrente non adempie all’onere di introdurre elementi specifici e concreti, al di là del sentimento di frustrazione genericamente prospettato, sintomatici di una deliberazione preventiva unitaria. Egli sollecita invece una non consentita rilettura degli elementi di fatto, preclusa al giudice di legittimità, come affermato da Sez. 6, n. 5465 del 4.11.2020, dep. 2021, F., Rv. 280601.
Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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