Prescrizione preclusa se inammissibile il ricorso non scatta l’errore (Cass. pen. Sez. 1 n. 14574 del 21.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’errore di fatto che legittima il ricorso straordinario per cassazione ex art. 625-bis cod. proc. pen. consiste in un errore percettivo, causato da svista od equivoco, in cui la Corte sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio di legittimità, tale da influire sul processo formativo della volontà e da condurre a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata in sua assenza. Non è invece deducibile l’errore di giudizio, ovvero la censura che richieda una rivalutazione con contenuto valutativo. In tema di prescrizione, il ricorso straordinario è ammissibile solo quando l’errore percettivo attenga alla data di consumazione del reato senza implicare alcuna valutazione; l’errore deve essere, inoltre, decisivo. L’inammissibilità del ricorso per cassazione preclude la rilevabilità d’ufficio dell’estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza di appello, ma non dedotta con i motivi di ricorso; pertanto, l’errore sulla data di cessazione del reato non è decisivo se la declaratoria di prescrizione sarebbe stata comunque preclusa dall’inammissibilità.

Il Fatto

Con sentenza del 4 marzo 2025, la Sezione Quinta Penale della Corte di cassazione aveva dichiarato inammissibili i ricorsi di due soggetti avverso le sentenze di condanna per il reato associativo ex art. 416 cod. pen., nonché per numerosi furti di biodiesel in danno di una società petrolifera. Il tribunale aveva individuato la cessazione della condotta associativa al marzo 2015, mentre la contestazione indicava il marzo 2016. Avverso la sentenza di legittimità, gli imputati proponevano ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen., deducendo: un errore percettivo sulla data di cessazione dell’associazione, che aveva indotto la Corte a non dichiarare la prescrizione del reato; l’omessa valutazione di un motivo concernente la qualificazione dei furti come truffe; e la richiesta di sospensione dell’esecutività della sentenza.

La Motivazione della Corte

La Prima Sezione Penale ha preliminarmente circoscritto il primo motivo al solo ricorrente che aveva rivestito il ruolo di promotore, essendo la prescrizione già stata dichiarata per il coimputato. Richiamando il principio delle Sezioni Unite Ricci (Sez. U n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016), la Corte ha ricordato che l’inammissibilità del ricorso preclude la rilevazione d’ufficio della prescrizione maturata prima della sentenza di appello, se non eccepita con i motivi di ricorso.

Pur riconoscendo che il riferimento al 2016, in luogo del 2015, integrava un errore percettivo, il Collegio ne ha escluso la decisività. L’errore, infatti, non aveva condotto a una decisione diversa: poiché la prescrizione era maturata prima della pronuncia della sentenza di appello, e l’interessato non aveva dedotto tale circostanza nei motivi di ricorso, la declaratoria di estinzione sarebbe stata comunque preclusa dalla pronuncia di inammissibilità. La censura di omessa valutazione del motivo riguardante la qualificazione come truffa è stata, invece, ritenuta manifestamente infondata, in quanto la sentenza impugnata aveva svolto un’articolata motivazione in diritto sulla distinzione tra furto e truffa, costituente un apprezzamento di merito non sindacabile in sede di ricorso straordinario.

La Corte ha, infine, rigettato i ricorsi, condannando i ricorrenti al pagamento delle spese processuali, senza provvedere alla liquidazione delle spese in favore della parte civile, che non aveva formulato alcuna domanda di condanna.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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