Posizione di garanzia della badante e omicidio colposo dell’anziano non autosufficiente (Cass. pen. Sez. I n. 32923 del 06.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di omicidio colposo ai danni di persona anziana non autosufficiente ospitata in una privata residenza, la posizione di garanzia grava su chi assume contrattualmente la cura e la sorveglianza dell’ospite, con obbligo di assistenza continua esteso alla deambulazione e alla permanenza negli spazi esterni. La responsabilità per colpa si accerta mediante giudizio controfattuale, verificando se il comportamento alternativo dovuto avrebbe evitato l’evento con elevata probabilità logica. La percepibilità empirica delle gravi condizioni della vittima rende irrilevante la mancata conoscenza formale delle certificazioni mediche. In presenza di una pluralità di garanti di pari grado, ciascuno è destinatario per intero dell’obbligo impeditivo e non può invocare l’assenza dal luogo del fatto né l’altrui condotta.
Il Fatto
Due imputati accoglievano presso la propria abitazione anziani non autosufficienti, dietro corrispettivo, senza autorizzazioni amministrative né personale sanitario. Un ospite affetto da morbo di Alzheimer, invalido al 100%, il 13 settembre 2019 cadeva nel cortile mentre deambulava con un girello, batteva la testa su una zona cementificata e moriva il giorno successivo per emorragia cerebrale.
La Corte di assise di Asti assolveva gli imputati dal reato di cui all’art. 591 cod. pen. La Corte di assise di appello di Torino, in riforma, li dichiarava colpevoli e li condannava. La Sez. V annullava con rinvio per criticità motivazionali sulla posizione di garanzia, sull’elemento oggettivo e sull’elemento soggettivo. Il giudice del rinvio riqualificava il fatto come omicidio colposo ex artt. 589 e 61 n. 11 cod. pen., con attenuanti generiche prevalenti, e condannava gli imputati. Entrambi ricorrevano per cassazione.
La Motivazione della Corte
I ricorsi sono infondati. La Corte affronta anzitutto il motivo sulla mancata rinnovazione dell’istruzione dibattimentale. Richiamando Sez. U n. 2780 del 24.01.1996, ribadisce che nel giudizio di appello la rinnovazione è istituto eccezionale: il potere del giudice è subordinato alla condizione che egli ritenga di non poter decidere sugli elementi già acquisiti. L’error in procedendo ex art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. è configurabile solo se la prova richiesta risulti di valenza decisiva, tale da disarticolare la struttura della decisione.
Nella specie la Corte territoriale ha ritenuto decisive le certificazioni mediche, che attestano la deambulazione non consentita se non con assistenza e doppio appoggio. La motivazione è logica e puntuale: il rigetto della richiesta può essere sintetico, secondo l’insegnamento di Sez. 4 n. 47095 del 02.12.2009, in presenza di un quadro probatorio definito e non bisognevole di approfondimenti. Il giudice del rinvio non si è sottratto al mandato cognitivo, avendo riesaminato il compendio probatorio.
Quanto all’elemento soggettivo, le doglianze difensive non colgono nel segno. La responsabilità per colpa richiede la violazione di regole doverose di condotta e la evitabilità dell’evento: l’inutilità del comportamento alternativo corretto esclude la colpa. Il giudizio controfattuale ha condotto a ritenere che, mantenendo costante vigilanza sul soggetto in area insidiosa e con presidio mobile instabile, l’evento non si sarebbe verificato.
La Corte ricostruisce la teoria del garante richiamando Sez. 4 n. 4793 del 06.12.1990: le posizioni di garanzia trovano fondamento nell’art. 2 Cost. e nell’art. 32 Cost., in una relazione di dipendenza a scopo protettivo. Chi accoglie anziani non autosufficienti si rende garante della loro gestione, compresa la deambulazione, da attuare in condizioni di ininterrotta sicurezza. Il nesso causale è accertato secondo il criterio della probabilità logica fissato da Sez. U n. 30328 del 10.07.2002.
Sul quarto motivo, relativo alla posizione della sola ricorrente, la Corte osserva che le condizioni della vittima erano immediatamente percepibili a prescindere dalla formale conoscenza dei certificati medici. In presenza di una pluralità di posizioni di garanzia di pari grado, ciascun titolare è per intero destinatario dell’obbligo impeditivo, secondo Sez. 4 n. 4793 del 06.12.1990 e Sez. 4 n. 45369 del 25.11.2010. La mera presenza passiva e disinteressata dell’altro prevenuto nello stesso spazio non vale a escludere la responsabilità.
Nota della Redazione
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