Ammissibilità del ricorso nell’accordo di rinvio e divergenze sulla recidiva (Cass. pen. Sez. 7 n. 1559 del 14.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Avverso la sentenza emessa ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., il ricorso per cassazione è ammissibile solo per vizi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta e al contenuto difforme della pronuncia del giudice. Sono invece inammissibili le doglianze riguardanti motivi rinunciati o la mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. La rinuncia ai motivi di appello, ad esclusione di quelli sulla misura della pena, comprende quelli concernenti la qualificazione giuridica del fatto, il giudizio di comparazione delle circostanze e la confisca. Non è ravvisabile un vizio di legittimità quando la pena finale irrogata sia quella concordata, essendo irrilevante una mera divergenza nominalistica, come quella tra esclusione della recidiva ed esclusione dell’aumento di pena per la recidiva.
Il Fatto
La Corte d’appello di L’Aquila aveva definito il procedimento nei confronti dei due imputati, emettendo la sentenza ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., in accoglimento di un accordo tra le parti. Avverso tale decisione, i difensori di fiducia degli imputati proponevano ricorso per cassazione, deducendo violazioni di legge.
Con il primo ricorso, relativo al solo imputato Mauro Spinelli, si lamentava una difformità tra il contenuto dell’accordo e la sentenza: le parti avrebbero concordato l’esclusione dell’aumento di pena per la recidiva, mentre il giudice aveva escluso la stessa recidiva. L’imputato sosteneva di avere interesse a una rettifica della sentenza per evitare future conseguenze pregiudizievoli nell’ambito del riconoscimento della continuazione. Con il secondo ricorso, relativo a Carolina Spinelli, venivano dedotti vizi relativi alla qualificazione giuridica del fatto, alla confisca del denaro e alla motivazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha innanzitutto richiamato il proprio consolidato orientamento secondo cui, in tema di concordato in appello, il ricorso è ammissibile esclusivamente per vizi concernenti la formazione della volontà della parte, il consenso del Procuratore generale e la difformità del contenuto della pronuncia rispetto all’accordo. Con l’adesione al concordato, le parti rinunciano a ogni altra doglianza relativa ai punti dell’accordo, anche se riguardante questioni rilevabili d’ufficio, a eccezione dell’irrogazione di una pena illegale.
La rinuncia ai motivi di appello, infatti, comprende anche quelli concernenti la qualificazione giuridica del fatto, il giudizio di comparazione delle circostanze e la misura patrimoniale della confisca. Nel caso di specie, la doglianza relativa alla confisca e all’errata qualificazione era stata oggetto di rinuncia, rendendo quindi inammissibile il ricorso sul punto.
Quanto al primo ricorso, la Corte ha osservato che il vizio denunciato non poteva essere ricondotto all’unica eccezione che avrebbe reso ricorribile la decisione. La pena finale irrogata era, infatti, quella pattuita tra le parti. La divergenza tra l’esclusione della recidiva e l’esclusione del relativo aumento doveva qualificarsi come meramente nominalistica, non incidendo sulla legittimità della procedura concordataria. Inoltre, la presenza della recidiva non è un presupposto necessario per l’applicazione della continuazione, che può essere riconosciuta anche in sua assenza.
La Corte ha infine ribadito che il diritto al gravame è subordinato alla sussistenza di un interesse immediato, concreto e attuale a rimuovere uno svantaggio processuale e a conseguire un risultato più vantaggioso, circostanza non ravvisabile nel caso di specie. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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