Misure alternative e reati ostativi: graduale apertura e obbligazioni civili (Cass. pen. Sez. I n. 12730 del 02.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di misure alternative alla detenzione, il tribunale di sorveglianza, anche quando siano emersi elementi positivi nel comportamento del detenuto, può legittimamente ritenere necessario un ulteriore periodo di osservazione e lo svolgimento di altri esperimenti premiali, al fine di verificare l’attitudine del soggetto ad adeguarsi alle prescrizioni da imporre. Ciò vale specie se il reato commesso è sintomatico di una non irrilevante capacità a delinquere e sussista una verosimile contiguità con ambienti delinquenziali di elevato livello. Il condannato per reati ostativi di prima fascia che, non avendo collaborato con la giustizia, voglia accedere alle misure alternative ai sensi dell’art. 4-bis, comma 1-bis, legge 26 luglio 1975, n. 354, deve dimostrare l’adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna, o l’assoluta impossibilità dello stesso, anche se la persona offesa non si sia attivata per ottenere il risarcimento del danno.

Il Fatto

Il Tribunale di Sorveglianza di Firenze, con provvedimento del 12 dicembre 2024, rigettava le istanze di detenzione domiciliare, affidamento in prova al servizio sociale e semilibertà presentate nell’interesse di un detenuto, con fine pena al 28 marzo 2028. Il rigetto era fondato sul carattere prematuro delle richieste, in ragione del principio di gradualità delle misure alternative.

Il giudice di sorveglianza rilevava che il detenuto non aveva ancora usufruito dei permessi premio concessigli e che era pendente un procedimento per accertare l’avvenuta remissione del debito di alcune obbligazioni. Rilevava inoltre il ruolo di spicco ricoperto nell’associazione mafiosa, ritenendo necessaria una graduale apertura verso l’esterno. Avverso tale provvedimento il detenuto proponeva ricorso per Cassazione, deducendo vizio di motivazione e violazione di legge in relazione all’art. 4-bis O.P.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso infondato. Il Collegio richiama un consolidato orientamento secondo cui, in tema di concessione di misure alternative, il tribunale di sorveglianza può legittimamente disporre un ulteriore periodo di osservazione, nonostante gli elementi positivi emersi, per testare l’attitudine del condannato a rispettare le prescrizioni. Il principio si salda alla gravità del reato e alla verosimile contiguità con ambienti delinquenziali di elevato livello (Sez. 1, n. 22443 del 17/01/2019, Froncillo; Sez. 1, n. 27264 del 14/01/2015, Sicari).

La Corte osserva che il provvedimento impugnato ha fatto buon governo di tali principi. Pur dando conto di tutti gli elementi di osservazione, complessivamente positivi, il tribunale ha ritenuto opportuna una graduale apertura verso l’esterno, proprio in ragione della gravità dei reati e del ruolo ricoperto, per verificare nel concreto l’effettività del percorso di reinserimento.

La decisione affronta poi il profilo dei reati ostativi. Il condannato per reati di prima fascia che, non avendo collaborato, voglia accedere alle misure alternative ai sensi dell’art. 4-bis, comma 1-bis, legge n. 354/1975, deve dimostrare l’adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria, o l’assoluta impossibilità, anche se la persona offesa non si sia attivata per il risarcimento (Sez. 1, n. 16321 del 10/01/2024, Sinatra).

Il provvedimento impugnato si adegua a tale principio, rilevando come, sulla scorta delle informazioni della guardia di finanza, non sia possibile affermare che il detenuto versi nell’impossibilità di adempiere e come sia dunque opportuno attendere la definizione del procedimento per remissione del debito. Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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