Sequestro preventivo e motivazione apparente: il vizio sindacabile solo in casi radicali (Cass. pen. Sez. I n. 11992 del 26.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di sequestro preventivo e probatorio, il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge. In tale nozione rientrano sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice. Solo in tale ipotesi, in ragione dell’obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, viene a mancare un elemento essenziale dell’atto. Non è pertanto censurabile in cassazione la motivazione sintetica ma adeguata, che offra una lettura dei presupposti del vincolo reale non manifestamente illogica.
Il Fatto
Il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del riesame, con ordinanza del 30 settembre 2024 ha rigettato la richiesta di riesame proposta avverso il provvedimento con cui il Giudice per le indagini preliminari aveva disposto il sequestro preventivo di una somma di denaro, nell’ambito di un procedimento per riciclaggio e per reati tributari.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l’indagato, in proprio e nella qualità di rappresentante legale della società coinvolta, deducendo la violazione di legge sotto due profili: l’esecuzione del vincolo reale nei confronti della persona giuridica senza una richiesta del pubblico ministero o un provvedimento del giudice, e l’insussistenza del periculum in mora a fondamento della misura.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina anzitutto il primo motivo, con il quale si deduce la violazione di legge in relazione agli artt. 178, comma 1, lett. b) e 321 cod. proc. pen. perché il vincolo sarebbe stato eseguito nei confronti della società senza una richiesta del pubblico ministero o un provvedimento del giudice. Il motivo è infondato.
Il Collegio osserva che nei capi di imputazione la persona giuridica indicata è la società, l’indagato è sottoposto a indagini quale amministratore e legale rappresentante della stessa e l’intera disamina dei gravi indizi di colpevolezza fa riferimento sempre e soltanto a quella società. Ne consegue che il provvedimento si riferisce inequivocabilmente a tale ente e che il sequestro è stato correttamente eseguito.
Il secondo motivo, con cui si contesta la sussistenza del periculum in mora in relazione all’art. 321 cod. proc. pen., è invece dichiarato non consentito. La Corte ricorda il perimetro del sindacato di legittimità in materia: il ricorso è ammesso solo per violazione di legge, nozione che comprende sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza.
A sostegno di tale principio il Collegio richiama Sez. Un. n. 5876 del 28/01/2004, Sez. Un. n. 25932 del 29/05/2008, Sez. IV n. 43480 del 30/09/2014 e Sez. I n. 6821 del 31/01/2012, nonché Sez. III n. 28241 del 18/02/2015. In tali ipotesi, atteso l’obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, viene a mancare un elemento essenziale dell’atto.
Nel caso concreto la motivazione non risulta inesistente né apparente. Il Tribunale, seppure in modo sintetico — come riconosciuto dallo stesso ricorrente — ha argomentato anche in ordine al periculum, richiamando il pericolo rappresentato dall’immediata disponibilità dimostrata verso gli autori del reato presupposto e la connessione con il contesto emerso dalle indagini. La motivazione, per quanto stringata, è adeguata e non sindacabile in sede di legittimità, mentre la difesa sollecita una diversa e alternativa lettura dei fatti, non consentita. Il rigetto dei ricorsi comporta la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Nota della Redazione
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