Liberazione anticipata anche per il lavoro di pubblica utilità sostitutivo (Cass. pen. Sez. I n. 33106 del 08.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di benefici penitenziari, al condannato ammesso alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità può essere concessa la liberazione anticipata. L’art. 57, primo comma, legge n. 689 del 1981 equipara la pena sostitutiva alla corrispondente pena detentiva per ogni effetto giuridico, mentre l’art. 76 legge n. 689 del 1981 estende alle pene sostitutive, in quanto compatibili, le disposizioni dell’ordinamento penitenziario, tra cui il richiamo all’art. 47, comma 12-bis, Ord. pen. e alla detrazione dell’art. 54 Ord. pen. Non sussiste incompatibilità strutturale o funzionale tra il beneficio e la modalità esecutiva svolta in libertà. La decisione, implicando la valutazione della partecipazione del condannato all’opera di rieducazione, rientra nella competenza funzionale del magistrato di sorveglianza, ai sensi dell’art. 69-bis Ord. pen., e non in quella del giudice che ha applicato la pena sostitutiva.

Il Fatto

Un condannato ammesso all’esecuzione della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità presenta istanza di liberazione anticipata per il periodo in cui ha svolto tale misura. Il magistrato di sorveglianza investito della richiesta declina la propria cognizione, ritenendo competente il giudice che aveva disposto la sostituzione della pena e ne curava l’esecuzione.

La Corte d’appello, chiamata in funzione di giudice dell’esecuzione, ricusa a sua volta la cognizione e solleva conflitto di competenza, reputando che la decisione sul beneficio penitenziario spetti alla magistratura di sorveglianza. La contemporanea ricusazione determina una stasi processuale, superabile solo con la decisione della Corte di cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte qualifica anzitutto la vicenda come conflitto negativo proprio, ai sensi dell’art. 28 cod. proc. pen.: due giudici hanno ricusato di prendere cognizione del medesimo procedimento, avente a oggetto l’applicazione della liberazione anticipata durante l’esecuzione della pena sostitutiva.

Il primo passaggio riguarda l’astratta applicabilità del beneficio. L’art. 57, primo comma, legge n. 689 del 1981 sancisce un principio di equiparazione tra pena sostitutiva e corrispondente pena detentiva per ogni effetto giuridico, salvo incompatibilità strutturale o funzionale. L’art. 76 legge n. 689 del 1981 completa il quadro estendendo alle pene sostitutive le disposizioni dell’ordinamento penitenziario compatibili, con particolare richiamo all’art. 47, comma 12-bis, Ord. pen., che applica all’affidato in prova la detrazione dell’art. 54 Ord. pen. Il rinvio dimostra che la liberazione anticipata non è legata all’esecuzione intramuraria: il beneficio può operare anche in modalità esecutive svolte in libertà, purché sia verificabile la partecipazione del condannato all’opera di rieducazione.

La Corte esclude poi ogni incompatibilità strutturale: il positivo svolgimento dell’attività lavorativa, l’osservanza delle prescrizioni e l’andamento dell’esecuzione sono elementi valutabili ai fini del percorso rieducativo. Il lavoro di pubblica utilità sostitutivo non è una mera conversione quantitativa della pena detentiva, ma una modalità sanzionatoria orientata alla responsabilizzazione e al reinserimento sociale.

Sul punto il Collegio richiama il proprio indirizzo: Sez. I n. 10302 del 10/01/2025, Rv. 287687, ha affermato l’applicabilità del beneficio e la competenza funzionale del magistrato di sorveglianza; l’orientamento è stato confermato da Sez. I n. 6218 del 16/01/2026, Rv. 289436, richiamata nella requisitoria del Procuratore generale, e si colloca in continuità con il più risalente principio di Sez. I n. 4964 del 1994, Rv. 197518.

Individuata l’applicabilità, la Corte affronta la competenza. L’art. 69-bis Ord. pen. attribuisce al magistrato di sorveglianza la decisione sull’istanza di liberazione anticipata secondo un criterio di competenza funzionale, non derogato dalla sostituzione della pena. Al giudice che ha applicato la misura competono gli interventi previsti dalla legge n. 689 del 1981 su gestione, modifica delle modalità, revoca e conversione. La liberazione anticipata conserva invece natura di beneficio penitenziario e presuppone la valutazione della partecipazione del condannato alla rieducazione. La ripartizione delle funzioni non risponde a un criterio di concentrazione, ma alla natura del singolo intervento richiesto. Ne segue la dichiarazione di competenza del magistrato di sorveglianza originariamente investito, con trasmissione degli atti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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