Misure alternative: legittimo il rigetto se serve ulteriore osservazione (Cass. pen. Sez. I n. 39580 del 10.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di misure alternative alla detenzione, il giudice non è vincolato dai giudizi di idoneità espressi dagli organi deputati all’osservazione del condannato, ma è tenuto a considerare le informazioni sulla personalità e sullo stile di vita dell’interessato, parametrandone la rilevanza alle istanze rieducative e ai profili di pericolosità. Il tribunale di sorveglianza, anche quando siano emersi elementi positivi nel comportamento del detenuto, può legittimamente ritenere necessario un ulteriore periodo di osservazione e lo svolgimento di altri esperimenti premiali, al fine di verificare l’attitudine del soggetto ad adeguarsi alle prescrizioni da imporre. Il criterio della gradualità nella concessione dei benefici penitenziari, pur non costituendo regola assoluta e codificata, risponde a un razionale apprezzamento delle esigenze rieducative.
Il Fatto
Il condannato, già appuntato dell’Arma dei Carabinieri e successivamente radiato, stava espiando un cumulo di pene per complessivi sei anni di reclusione, inflitte con due sentenze per concussione tentata, falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici, induzione indebita e peculato. Il Tribunale di sorveglianza di Roma, dichiarata inammissibile l’istanza di detenzione domiciliare, aveva rigettato la richiesta di affidamento in prova, ritenendo il condannato non meritevole per la gravità dei fatti e per l’assenza di resipiscenza nella prima fase del percorso penitenziario.
Il Tribunale aveva dato atto che in tempi recenti il condannato aveva intrapreso un percorso di revisione critica, ma aveva ritenuto necessaria una più minuziosa osservazione della personalità, valorizzando anche un deferimento per truffa e il pericolo di fuga, desunto dalla cattura in Spagna in esecuzione di mandato di arresto europeo. Il difensore ha proposto ricorso per cassazione, deducendo motivazione contraddittoria e ancorata alla gravità dei fatti e al contegno iniziale, senza considerare l’evoluzione della personalità emergente dalla relazione di sintesi della struttura penitenziaria.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato l’unico motivo, incentrato sull’asserita inadeguata valutazione dei dati positivi contenuti nella relazione trasmessa dalla struttura penitenziaria al Tribunale di sorveglianza. Ha preliminarmente richiamato il principio secondo cui, in tema di misure alternative alla detenzione, il giudice non è vincolato dai giudizi di idoneità espressi dagli organi deputati all’osservazione, dovendo soltanto considerare le informazioni sulla personalità e sullo stile di vita, parametrandone la rilevanza alle istanze rieducative e ai profili di pericolosità, secondo la gradualità che governa l’ammissione ai benefici.
Su questa base, la Corte ha rilevato che il Tribunale di sorveglianza aveva effettivamente preso in considerazione i recenti dati positivi, ma aveva ritenuto necessario un ulteriore periodo di osservazione per accertare l’effettività del percorso di revisione critica intrapreso. La conclusione era stata raggiunta avendo riguardo alla gravità dei fatti, al tenore non confortante delle informazioni di polizia e alla mancata resipiscenza nella fase iniziale della carcerazione, connotata dall’incapacità di comprendere il disvalore delle condotte.
La decisione è stata quindi giudicata immune da vizi logico-giuridici e coerente con il sistema delle misure alternative, in linea con la giurisprudenza di legittimità secondo cui, anche in presenza di elementi positivi, il tribunale può legittimamente ritenere necessario un ulteriore periodo di osservazione e altri esperimenti premiali per verificare l’attitudine del soggetto ad adeguarsi alle prescrizioni.
La Corte ha infine richiamato il criterio della gradualità nella concessione dei benefici penitenziari, che, pur non costituendo regola assoluta e codificata, risponde a un razionale apprezzamento delle esigenze rieducative proprie del trattamento penitenziario. Ne è conseguito il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Nota della Redazione
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