Sequestro preventivo e ultrapetizione: annullato il sequestro eccedente la richiesta del PM (Cass. pen. Sez. III n. 27673 del 23.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari reali, il giudice non può disporre il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per un importo superiore a quello richiesto dal pubblico ministero, incorrendo altrimenti in un vizio di ultrapetizione. Tale vizio non è sanato dall’annullamento di un distinto sequestro relativo a diverse fattispecie di reato, né dall’adozione di un criterio di fungibilità dell’oggetto del sequestro, che tenga conto dell’ammontare delle esecuzioni anziché del relativo titolo giuridico. Nella fase cautelare reale il sindacato della Corte di cassazione è limitato alle sole violazioni di legge, restando estranee le censure di motivazione. Il delitto di cui all’art. 2 d.lgs. n. 74/2000 non genera, per l’emittente, un profitto parametrato sull’imposta evasa, residuando solo il prezzo della fatturazione, suscettibile di autonoma confisca anche per equivalente.
Il Fatto
La società ricorrente impugna per cassazione l’ordinanza del Tribunale del riesame che, il 28 febbraio 2026, ha confermato il sequestro preventivo disposto dal GIP il 22 gennaio 2026. Il provvedimento riguarda, in via diretta, due ipotesi di reato di cui all’art. 2 d.lgs. n. 74/2000 ascritte all’amministratore di diritto della società, e, per equivalente, gli illeciti amministrativi dell’ente ex legge n. 231/2001. Il procedimento muove da un articolato schema di frode fiscale nel commercio dell’argento, con fatturazione di argento puro come se fosse soggetto a IVA ordinaria. Il ricorso è affidato a cinque motivi; la Procura generale conclude per il rigetto.
La Motivazione della Corte
La Corte ricostruisce il meccanismo contestato: alcune società emittenti incassano l’IVA, non riversata all’Erario, mentre la destinataria delle fatture neutralizza l’imposta tramite successiva fatturazione e utilizzo del credito in compensazione. Su tale premessa il Collegio esamina i motivi.
Il primo e il secondo motivo sono dichiarati inammissibili. Pur formalmente dedotti come violazione di legge, essi censurano in realtà la motivazione dell’ordinanza impugnata, contestando il criterio presuntivo adottato dal Tribunale e la valutazione del periculum in mora. In materia di provvedimenti cautelari reali l’art. 325 cod. proc. pen. limita il sindacato di legittimità alle sole violazioni di legge, non consentendo censure di diversa natura.
Il terzo motivo è giudicato manifestamente infondato. Il sequestro confermato riguarda il profitto dei delitti di cui all’art. 2 d.lgs. n. 74/2000, nozione non sovrapponibile al prezzo del delitto di cui all’art. 8 d.lgs. n. 74/2000 né a un preteso profitto del delitto di emissione. La Corte ribadisce che il delitto di emissione di fatture per operazioni inesistenti non genera un profitto pari all’imposta evasa per il suo autore, residuando solo la possibilità di configurare un prezzo suscettibile di autonoma confisca anche per equivalente, richiamando la Sez. 3 n. 34202 del 16.09.2025, Pmt, Rv. 288727-01.
Il quarto motivo è invece fondato. Il Tribunale del riesame ha ammesso che il GIP aveva disposto il sequestro per un ammontare superiore alla somma richiesta dal pubblico ministero, ritenendo di sanare il vizio per effetto dell’annullamento del sequestro relativo alle fattispecie di cui all’art. 8 d.lgs. n. 74/2000. La Corte rileva che non è chiarito a quali contestazioni tale annullamento si riferisse, né se vi fosse correlazione con l’illecito amministrativo dell’ente, adottandosi un criterio di fungibilità dell’oggetto del sequestro che guarda all’ammontare delle esecuzioni anziché al titolo giuridico.
Conclusivamente l’ordinanza è annullata relativamente all’importo del sequestro, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Arezzo ai sensi dell’art. 324, comma 5, cod. proc. pen.; nel resto il ricorso è dichiarato inammissibile.
Nota della Redazione
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