Richiesta di continuazione in appello inammissibile se non introdotta con motivi nuovi (Cass. pen. Sez. IV n. 39579 del 10.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
La richiesta di riconoscimento del vincolo della continuazione con altri reati, formulata in appello non con l’atto introduttivo ma solo all’udienza, unitamente alla produzione dei titoli, non impone al giudice di secondo grado di pronunciarsi, essendo conforme all’effetto devolutivo dell’appello la sentenza che su di essa ometta di decidere. Ove il reato richiamato sia stato giudicato con sentenza divenuta irrevocabile dopo la scadenza del termine per impugnare, la richiesta è ammissibile solo se avanzata con i motivi nuovi ai sensi dell’art. 585, comma 4, cod. proc. pen., restando ferma la sua proponibilità in sede di esecuzione ex art. 671 cod. proc. pen. La questione può essere introdotta nel giudizio di cognizione unicamente con modalità che consentano al giudice di conoscerla tempestivamente e in maniera adeguata.
Il Fatto
La Corte di appello di Messina ha confermato la sentenza del Tribunale di Barcellona P.G. nei confronti del ricorrente, in relazione al reato di cui all’art. 624-bis cod. pen., così riqualificato l’originario fatto di cui all’art. 648 cod. pen. Avverso tale pronuncia il condannato ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo il vizio di motivazione per non avere il giudice di secondo grado esaminato la richiesta di riconoscimento della continuazione con i fatti giudicati in un distinto procedimento, definiti con altra sentenza della stessa Corte di appello.
La richiesta era stata avanzata all’udienza di appello, con deposito della copia della sentenza richiamata. Il Procuratore generale, in sede di requisitoria scritta, ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte dichiara il ricorso inammissibile, muovendo dallo stesso dato evidenziato dal ricorrente: la richiesta di continuazione non era stata inoltrata con l’atto di appello, ma solo all’udienza, allorché la difesa aveva depositato la copia della sentenza, senza peraltro specificare se fosse divenuta irrevocabile e, in caso affermativo, quando.
Da questa premessa la Corte trae due distinti corollari. Nel primo caso, quello in cui il titolo richiamato non sia ancora definitivo, opera il principio secondo cui è conforme all’effetto devolutivo dell’appello la sentenza che omette di pronunciare sulla richiesta di riconoscimento del vincolo della continuazione con altri reati oggetto di titoli pregressi, formulata anziché con l’atto introduttivo solo in corso di procedimento, unitamente alla produzione dei titoli stessi (Sez. 2 n. 10470 del 12.02.2016; Sez. 5 n. 51473 del 24.09.2019).
Nel secondo caso, quello in cui il reato sia stato giudicato con sentenza divenuta irrevocabile dopo la scadenza del termine per proporre impugnazione, il ricorrente avrebbe dovuto attenersi al principio per cui la richiesta di applicazione della continuazione è ammissibile solo se avanzata con i motivi nuovi ai sensi dell’art. 585, comma 4, cod. proc. pen., ferma restando la sua proponibilità in sede di esecuzione ex art. 671 cod. proc. pen. (Sez. 1 n. 6348 del 14.10.2022, dep. 2023; Sez. 2 n. 33098 del 01.07.2021). La relativa questione può essere introdotta nel giudizio di cognizione solo con modalità tali da consentire al giudice di prenderne conoscenza tempestivamente e in maniera adeguata.
Ne discende la manifesta infondatezza del motivo. All’inammissibilità del ricorso conseguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ravvisati profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila.
Nota della Redazione
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