Associazione finalizzata al narcotraffico: ruolo apicale e interesse a ricorrere (Cass. pen. Sez. III n. 39571 del 10.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di impugnazioni cautelari, non sussiste l’interesse dell’indagato a ricorrere per cassazione avverso l’ordinanza del tribunale del riesame al fine di escludere la qualifica di organizzatore di un’associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, poiché già la mera partecipazione al sodalizio integra il fatto costitutivo della presunzione cautelare e l’esclusione di quella qualifica non produrrebbe alcuna conseguenza favorevole. Ai fini della fattispecie di cui all’art. 74, comma 1, d.P.R. n. 309/1990 rileva l’esercizio di una funzione sovraordinata rispetto ai meri partecipi, desumibile da una valutazione qualitativa degli elementi indiziari e non dal numero dei reati-fine formalmente contestati. È preclusa in sede di legittimità la censura che si risolva in una rilettura del compendio indiziario.

Il Fatto

Il Tribunale del Riesame di Palermo, con ordinanza dell’11 giugno 2025, ha rigettato la richiesta di riesame proposta nell’interesse di un indagato, confermando l’ordinanza del GIP che aveva applicato la custodia cautelare in carcere in relazione ai delitti di cui agli artt. 74, commi 1 e 3, d.P.R. n. 309/1990 e, quanto ai reati-fine, agli artt. 81 cpv., 110 cod. pen. e 73 d.P.R. n. 309/1990.

Avverso tale provvedimento l’indagato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo nullità per erronea applicazione della legge penale e vizi della motivazione in relazione agli artt. 273, 292, comma 2, lett. c-bis), e 309, comma 9, cod. proc. pen. e all’art. 74, comma 1, d.P.R. n. 309/1990. La difesa contesta la ritenuta gravità indiziaria sul ruolo apicale, la contraddittorietà della motivazione e il difetto di autonoma valutazione degli indizi.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Le censure, pur formalmente veicolate attraverso i vizi di cui all’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., si risolvono in una critica alla valutazione del compendio indiziario e in una richiesta di rilettura degli elementi di fatto: operazione preclusa in sede di legittimità, dove il sindacato è circoscritto alla verifica di una motivazione immune da manifesta illogicità, contraddittorietà o carenza.

Quanto all’asserita incompatibilità tra il ruolo apicale e il numero esiguo di reati-fine contestati, la Corte rileva che il Tribunale ha fondato il convincimento non su un dato quantitativo, ma sulla valutazione qualitativa delle conversazioni intercettate. Da queste emerge la posizione dell’indagato come referente ultimo per le questioni economiche e strategiche del gruppo: impartiva direttive, redarguiva i sodali, gestiva le controversie sui debiti, autorizzava gli approvvigionamenti ed era destinatario finale della rendicontazione. La scelta del pubblico ministero di contestare formalmente solo due episodi non inficia la logicità del ragionamento.

Parimenti infondata è la dedotta contraddittorietà. Il fatto che in un’occasione un sodale abbia informato un terzo dell’esito di una cessione non contrasta con il quadro generale, che vede l’indagato gestore della cassa e destinatario dei resoconti economici. La ricostruzione difensiva tende a isolare singoli frammenti per creare un’apparente aporia, mentre il Tribunale ha offerto una lettura complessiva e coerente delle dinamiche interne al gruppo.

Sul piano della qualificazione giuridica, la Corte richiama il principio secondo cui, in tema di impugnazioni cautelari, non sussiste l’interesse dell’indagato a ricorrere per escludere la qualifica di organizzatore di un’associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, poiché già la mera partecipazione integra il fatto costitutivo della presunzione cautelare (Sez. 3, n. 31633 del 15/03/2019, Irabor, Rv. 276237-01). In ogni caso, ai fini dell’art. 74, comma 1, d.P.R. n. 309/1990 rileva l’esercizio di una funzione sovraordinata rispetto ai meri partecipi, e l’ordinanza ha motivato ampiamente su tale ruolo direttivo e di vertice.

Infine, è manifestamente infondata la censura sul difetto di autonoma valutazione: il Tribunale non si è limitato a un rinvio recettizio all’ordinanza del GIP, ma ha sviluppato un percorso argomentativo autonomo, riportando stralci delle conversazioni e confrontandosi con le tesi difensive. Il ricorso si appalesa come tentativo di sollecitare un giudizio di fatto alternativo, con conseguente condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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