Agente provocatore non scriminato se contribuisce causalmente al reato (Cass. pen. Sez. I n. 28799 del 29.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
La scriminante dell’adempimento di un dovere, di cui all’art. 51 cod. pen., è invocabile dal privato che collabori con la Polizia giudiziaria solo se il suo intervento si limita ad attività di controllo, osservazione e contenimento della condotta criminosa altrui. Qualora invece egli svolga un’attività dotata di diretta efficacia causale rispetto all’evento delittuoso, la sua condotta resta penalmente rilevante e non è scusata dalla convinzione di agire per fini investigativi. Non integra errore di fatto scusabile, ma errore di diritto ai sensi dell’art. 5 cod. pen., la convinzione di impunità fondata dall’agente su un presunto ordine o incoraggiamento dell’autorità a delinquere, poiché essa non verte sugli elementi costitutivi del reato ma sui motivi a delinquere. La scriminante presuppone inoltre un ordine, anche solo informale, dell’autorità, che nella specie difetta del tutto.

Il Fatto

La Corte d’assise d’appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza della Corte d’assise di Trapani, aveva ridotto la pena inflitta al ricorrente per due delitti di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina aggravati e per la partecipazione a un’associazione per delinquere finalizzata a delitti della stessa specie. All’imputato si contestava di avere fatto da autista in due accompagnamenti al porto in occasione degli sbarchi e di avere recuperato, al rientro dalla traversata, i migranti giunti sul territorio.

La difesa aveva sostenuto, in appello, che condotte fossero state concordate con ufficiali di Polizia giudiziaria prima della consumazione dei reati, a fini investigativi, e che pertanto i fatti andassero scriminati ex art. 51 cod. pen. La Corte territoriale aveva escluso la scriminante. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione degli artt. 51, 54 e 416 cod. pen. e vizio di motivazione.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è rigettato in quanto infondato. La Corte muove dal principio secondo cui i presupposti per rendere operativa l’esimente dell’adempimento di un dovere, nell’ipotesi di un privato che collabori a operazioni di Polizia, anche ove lo si voglia considerare un agente provocatore, sono particolarmente stringenti. È necessaria, in particolare, l’esistenza di un ordine dell’autorità, anche solo informale, che possa giustificare la condotta del privato.

Nel caso esaminato tale ordine difetta radicalmente. L’imputato, con ampie ammissioni, ha riconosciuto condotte non definibili come marginali o di solo controllo: si è messo a completa disposizione dei coimputati, ha partecipato all’acquisto di un gommone destinato ai trasporti in mare e ha cooperato, con compiti di autista, al recupero dei migranti in almeno due occasioni. Tali condotte spingono la posizione del ricorrente fuori dalla prospettiva dell’adempimento di un dovere.

La Corte valorizza il contributo causale al verificarsi dei fatti incriminati. Richiamando il precedente Sez. V n. 16397 del 21.02.2014, si afferma che il comportamento del privato è giustificato solo se egli, adempiendo fedelmente all’ordine, si adopera per impedire il reato o farne cessare le conseguenze e per determinare l’arresto dei complici. Se invece l’agente svolge un’attività con diretta efficacia causale rispetto all’evento, la condotta non è scriminata ed egli è punibile per la compartecipazione morale o materiale nel reato.

La Corte esclude inoltre che possa configurarsi un’ipotesi putativa dell’adempimento di un dovere. Anche a voler concedere l’errore, esso non sarebbe errore di fatto, ma errore di diritto non scusabile ai sensi dell’art. 5 cod. pen., consistendo nel fraintendimento circa la possibile liceità del proprio comportamento in cambio di impunità. Si esclude infine l’assenza dell’elemento psicologico doloso: l’imputato ha agito con piena coscienza e volontà degli illeciti, mentre l’erronea convinzione di non essere punito riguarda i motivi a delinquere e si risolve in un errore di diritto penalmente non rilevante.

Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *