Trattenimento straniero: obbligo di valutare misure alternative meno afflittive (Cass. pen. Sez. 1 n. 1043 del 12.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di legittimità avverso i provvedimenti di convalida o proroga del trattenimento dello straniero, il controllo demandato alla Corte di cassazione, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., si estende alla verifica del corretto assolvimento dell’obbligo di motivazione. È nulla, per motivazione apparente, la pronuncia che ometta del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo. In particolare, il giudice del merito è tenuto a esprimere un giudizio di proporzionalità sulla misura applicata, valutando, alla luce dell’art. 14, comma 1-bis, d.lgs. n. 286/1998, come interpretato secondo la direttiva 2008/115/CE, la possibilità di adottare una misura meno coercitiva. Tale valutazione è obbligatoria quando lo straniero sia in possesso di un passaporto valido e disponga di un alloggio ove possa essere agevolmente rintracciato.
Il Fatto
Un cittadino straniero, richiedente protezione internazionale, era stato trattenuto presso un centro per i rimpatri per il pericolo di fuga, desunto dalla pregressa inottemperanza all’obbligo di lasciare il territorio nazionale. Il provvedimento originario del Questore era stato convalidato dalla Corte di appello di Catania.
A seguito del rigetto della domanda di protezione internazionale da parte della Commissione Territoriale e della proposizione del ricorso giurisdizionale, il Questore di Trapani aveva disposto la proroga del trattenimento. La Corte di appello di Palermo aveva convalidato tale proroga, confermando la permanenza del pericolo di fuga. Avverso il decreto di convalida della proroga, la difesa dello straniero proponeva ricorso per cassazione, deducendo, tra l’altro, il difetto di motivazione in ordine alla mancata applicazione di misure alternative al trattenimento.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha innanzitutto escluso la dedotta discrepanza tra il titolo originario del trattenimento e quello richiamato in sede di convalida, riconoscendo la chiara indicazione del presupposto del pericolo di fuga di cui all’art. 6, comma 2, lett. d), d.lgs. n. 142/2015 nel provvedimento questorile.
Ha altresì escluso il vizio di motivazione apparente del decreto impugnato. Il giudice del rinvio ha osservato che la Corte territoriale aveva esplicitamente motivato sulla permanenza del pericolo di fuga, ritenendolo non eliso dal possesso del passaporto o dalla disponibilità di un alloggio. Tale motivazione non può considerarsi inesistente o meramente apparente, in quanto si è confrontata con le circostanze dedotte dalla difesa, in conformità al principio per cui la motivazione è nulla solo quando ometta di esaminare un elemento potenzialmente decisivo per l’esito del giudizio.
La Corte ha, invece, accolto il motivo di ricorso concernente l’omessa valutazione delle misure alternative. Ha rammentato che l’art. 14, comma 1-bis, d.lgs. n. 286/1998 consente al questore di disporre, in luogo del trattenimento, misure quali la consegna del passaporto, l’obbligo di dimora o l’obbligo di presentazione alla forza pubblica. Tali misure presuppongono il possesso di un passaporto in corso di validità e un luogo di dimora ove lo straniero possa essere rintracciato.
Nel caso di specie, il ricorrente era in possesso di tale documento ed aveva allegato la disponibilità di un alloggio idoneo. Ciononostante, né il decreto di proroga né quello di convalida contenevano alcuna motivazione sulla possibilità di applicare una misura meno afflittiva. Questa omissione integra una violazione di legge, imponendo l’annullamento del provvedimento.
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Nota della Redazione
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