Peculato escluso per chi ha solo il maneggio del denaro pubblico (Cass. pen. Sez. VI n. 28595 del 28.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il dipendente di una società in house, costituita in forma di ATO e concessionaria del servizio di gestione dei rifiuti, non riveste la qualifica di incaricato di pubblico servizio per il solo fatto di avere il maneggio del denaro trasferito dagli enti locali. L’attribuzione della qualifica pubblicistica di cui agli artt. 357 e 358 cod. pen. presuppone lo svolgimento di attività direttamente correlate all’espletamento del servizio pubblico, o con questo poste in rapporto ausiliario o strumentale, secondo un criterio oggettivo-funzionale. Tale qualifica va esclusa quando l’attività si esaurisca nel compimento di atti interni e di rilievo meramente privatistico, relativi alla gestione della società. Irrilevante è, a tal fine, la provenienza pubblica della pecunia, poiché il peculato richiede la strumentalità tra esercizio della funzione e appropriazione, non la natura pubblica del bene sottratto.
Il Fatto
La ricorrente, dipendente di un Comune e con contratto a progetto presso un ATO, era incaricata della gestione e del controllo delle forniture e dei servizi finanziari, nonché della liquidazione degli stipendi al personale. Approfittando della disponibilità dei conti bancari e della possibilità di effettuare pagamenti tramite home banking, si sarebbe appropriata di una somma di circa 71.000 euro, anche mediante la duplicazione dell’accredito dei ratei stipendiali su tre conti a lei intestati.
La Corte d’appello di Messina aveva confermato la condanna per peculato. La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, contestando la qualifica di incaricato di pubblico servizio e deducendo la prescrizione delle condotte anteriori alla sentenza di appello.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla natura dell’ATO, pacificamente qualificabile come società in house, con disciplina dettata ratione temporis dagli artt. 200 e seg. del d.lgs. n. 152 del 2006. Tale natura non comporta però l’automatica attribuzione a tutti i dipendenti della qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio.
Richiamando la giurisprudenza di legittimità, la sentenza ribadisce che l’attribuzione delle qualifiche pubblicistiche prescinde dalla natura dell’ente di appartenenza e assume rilievo esclusivo il profilo oggettivo-funzionale. Viene citato il principio delle Sezioni Unite n. 10086 del 1998, secondo cui occorre verificare se l’attività sia disciplinata da norme di diritto pubblico, distinguendosi poi la pubblica funzione dal pubblico servizio per la presenza o la mancanza dei poteri tipici della potestà amministrativa. Vengono richiamate le Sezioni Unite n. 34036 del 2025, che hanno confermato l’irrilevanza della forma privatistica dell’ente e incentrato l’attenzione sul contenuto dell’attività svolta.
Applicando il criterio oggettivo-funzionale, la Corte esclude che la ricorrente svolgesse attività direttamente riferibile al servizio pubblico oggetto di concessione. Le sue funzioni amministrative e contabili, pur rilevanti per l’ordinaria attività dell’ente, si risolvevano in attività di rilievo interno. La disponibilità del denaro derivava dall’incarico di procedere al pagamento degli stipendi, attività di rilievo esclusivamente privatistico, circoscritta ai rapporti tra l’ATO e i propri dipendenti.
Né rileva che il denaro provenisse da fondi pubblici. Il peculato richiede la strumentalità tra l’esercizio della pubblica funzione e l’appropriazione, non essendo determinante che questa ricada su beni pubblici o privati. Viene richiamata la vicenda delle Sezioni Unite n. 6087 del 2020, in cui la qualifica pubblicistica del gestore non è stata fatta discendere dal mero maneggio del denaro pubblico.
Esclusa la qualifica pubblicistica, la condotta è riqualificata come appropriazione indebita ai sensi dell’art. 646 cod. pen.. La derubricazione determina però l’intervenuta prescrizione, poiché le condotte risalgono agli anni 2011-2014. La sentenza impugnata è quindi annullata senza rinvio.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 357 c.p. – Nozione del pubblico ufficiale
- Art. 358 c.p. – Nozione della persona incaricata di un pubblico servizio
- Art. 646 c.p. – Appropriazione indebita