Coltivazione domestica di marijuana non punibile se destinata all’uso personale (Cass. pen. Sez. VI n. 4905 del 06.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Non integra il reato di coltivazione di stupefacenti, per difetto di tipicità, la condotta di coltivazione che, in assenza di significativi indici di inserimento nel mercato illegale, presenti un nesso di immediatezza oggettiva con la destinazione esclusiva all’uso personale. La non punibilità richiede che l’attività sia svolta in forma domestica, con tecniche rudimentali e uno scarso numero di piante, da cui ricavare un quantitativo modesto di prodotto. Il reato resta invece configurabile indipendentemente dalla quantità di principio attivo estraibile nell’immediatezza, essendo sufficienti la conformità della pianta al tipo botanico previsto e la sua attitudine a giungere a maturazione e a produrre sostanza ad effetto stupefacente. Il discrimine tra illecito penale e illecito amministrativo va accertato dal giudice di merito sul complesso degli elementi disponibili, senza automatismi legati al solo dato quantitativo.
Il Fatto
La sentenza impugnata, in riforma della decisione del Tribunale, ha assolto l’imputato dal reato di coltivazione di stupefacenti di cui all’art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/1990, qualificando il fatto come illecito amministrativo. In primo grado l’imputato era stato condannato per avere coltivato, presso la propria abitazione, un numero rilevante di piante di marijuana.
Il Procuratore generale presso la Corte di appello ha proposto ricorso per cassazione, deducendo che la Corte territoriale ha erroneamente disapplicato l’art. 73 d.P.R. n. 309/1990, avendo trascurato che il reato è configurabile prescindendo dalla quantità di principio attivo ricavabile nell’immediatezza. La difesa ha chiesto il rigetto del ricorso, ritenendolo manifestamente infondato e ripropositivo di questioni già esaminate nel merito.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla regola già affermata da Sezioni unite n. 12348 del 2019, richiamata dallo stesso ricorrente: la configurabilità del reato prescinde dalla quantità di principio attivo estraibile nell’immediatezza, poiché bastano la conformità della pianta al tipo botanico previsto e la sua attitudine, anche per le modalità di coltivazione, a giungere a maturazione e a produrre sostanza ad effetto stupefacente.
Tale principio, tuttavia, non esaurisce la fattispecie. Il Supremo Collegio ne sottolinea l’integralità e richiama la parte in cui la stessa pronuncia esclude la punibilità quando la coltivazione, in assenza di indici di cessione a terzi, manifesti con immediatezza la destinazione esclusiva all’uso personale. La verifica riguarda la tipicità della condotta, non la sua offensività in concreto.
La Corte ricostruisce il discrimine: non integra reato la coltivazione domestica, realizzata con tecniche rudimentali e uno scarso numero di piante, in spazio angusto e con ricavo di modestissimo prodotto. Elementi come la strumentazione impiegata — un paio di lampade di basso costo, con alimentatore, trasformatore e aeratore — restano funzionali alla maturazione delle piante in un locale non illuminato e non dimostrano un ampliamento della coltivazione. Irrilevante, quindi, la doglianza del ricorrente sul punto.
La Corte conferma la qualificazione operata dal giudice di appello: la detenzione di modeste quantità di sostanza è compatibile con l’uso esclusivamente personale, mancando indizi di attività di spaccio. Il riferimento è anche a Sez. VI n. 6599 del 2021, che ha ritenuto non punibile la messa a coltura di piantine in vasi all’interno dell’abitazione, da cui sia estraibile un quantitativo minimo di sostanza ragionevolmente destinata all’uso personale.
Ne deriva il rigetto del ricorso. La Corte territoriale ha correttamente applicato il principio di diritto, distinguendo la coltivazione domestica non punibile dall’ipotesi in cui emergano elementi di destinazione al mercato illegale.
Nota della Redazione
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