Misure cautelari, controllo di legittimità limitato alla congruità della motivazione (Cass. pen. Sez. II n. 39984 del 11.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di provvedimenti de libertate, il controllo di legittimità è circoscritto all’esame del contenuto dell’atto impugnato, per verificare le ragioni giuridiche che lo hanno determinato e l’assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento. La sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. è rilevabile in cassazione solo se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o in mancanza o manifesta illogicità della motivazione. Il controllo di legittimità non riguarda la ricostruzione dei fatti né l’apprezzamento del giudice di merito circa l’attendibilità delle fonti e la concludenza dei dati probatori. In tema di intercettazioni telefoniche, l’interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni costituiscono questione di fatto rimessa all’esclusiva competenza del giudice di merito, sindacabile solo nei limiti della manifesta illogicità.
Il Fatto
Il Tribunale del Riesame, in accoglimento dell’appello del Pubblico ministero, annullava l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari che aveva sostituito la misura degli arresti domiciliari con l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, disponendo il ripristino della misura più afflittiva. L’indagato era chiamato a rispondere di tentata estorsione in concorso con altri soggetti.
Avverso l’ordinanza del Riesame i difensori proponevano due ricorsi per cassazione, eccependo vizi di motivazione, travisamento della prova e violazione dei parametri in materia di esigenze cautelari e di proporzione della misura ex artt. 274 e 275 cod. proc. pen.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dal consolidato principio secondo cui il controllo di legittimità sui provvedimenti de libertate è circoscritto alla verifica delle ragioni giuridiche poste a fondamento dell’atto e della congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo. Richiama sul punto Sez. 2 n. 56 del 07/12/2011, dep. 2012, Siciliano, Rv. 251760-01.
Ne deriva che la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza è deducibile in cassazione solo ove si traduca in violazione di specifiche norme di legge o in manifesta illogicità della motivazione. Il controllo non investe la ricostruzione dei fatti né l’attendibilità delle fonti, non essendo consentite censure che, pur formalmente dirette alla motivazione, si risolvano nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze. Sul punto la Corte richiama Sez. 1 n. 1769 del 23/3/95, Ciraolo, Rv. 201177-01 e Sez. U n. 11 del 21/04/1995, Costantino, Rv. 202001-01.
Quanto alle intercettazioni, l’interpretazione del contenuto delle conversazioni è questione di fatto rimessa al giudice di merito, sindacabile solo nei limiti della manifesta illogicità (Sez. 3 n. 44938 del 05/10/2021, Rv. 282337). Il primo ricorso riporta alcune conversazioni ma omette quelle valorizzate dal tribunale, dalle quali è stato tratto il convincimento sul coinvolgimento dell’indagato nella vicenda estorsiva.
Il tribunale ha inoltre dato congrua motivazione sulle esigenze cautelari, utilizzando le dichiarazioni del collaboratore per tratteggiare la posizione del ricorrente. I ricorsi, privi di censure effettive sul piano della legittimità, sono pertanto dichiarati inammissibili, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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