Riqualificazione ex art. 570-bis cod. pen. per inadempimento dopo la maggiore età (Cass. pen. Sez. VII n. 37464 del 17.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il raggiungimento della maggiore età del figlio non determina l’automatica estinzione dell’obbligo di mantenimento, ma consente di riqualificare giuridicamente la condotta originariamente contestata ai sensi dell’art. 570 cod. pen. in quella prevista dall’art. 570-bis cod. pen.. Integra quest’ultima fattispecie la condotta dell’obbligato che ometta la corresponsione dell’assegno senza fornire alcuna prova della sussistenza di una condizione di assoluta e incolpevole impossibilità di adempiere, dovendosi ritenere penalmente rilevante l’inadempimento sistematico. La graduazione della pena e la determinazione dell’aumento per la continuazione rientrano nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi degli artt. 132 e 133 cod. pen. In tema di reato continuato, il giudice non è tenuto a motivazione specifica e dettagliata qualora individui aumenti di esigua entità, essendo in tal caso escluso in radice ogni abuso del potere discrezionale conferito dall’art. 132 cod. pen.

Il Fatto

La Corte d’appello di Napoli, decidendo a seguito di annullamento con rinvio disposto dalla Sesta Sezione penale della Corte di cassazione, in riforma della sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, ha assolto il ricorrente dal reato di cui all’art. 570, comma 2, n. 2, cod. pen. per i fatti contestati fino al 2018, ha riqualificato il fatto per il periodo successivo nell’ipotesi dell’art. 570-bis cod. pen. con riferimento alla figlia, e ha rideterminato il trattamento sanzionatorio riconoscendo le circostanze attenuanti generiche.

Avverso tale sentenza il difensore dell’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione della disposizione di cui all’art. 627 cod. proc. pen. per la diversa qualificazione giuridica del fatto e vizi di motivazione in ordine all’aumento applicato per la continuazione, senza alcun riferimento ai parametri dell’art. 133 cod. pen.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione con la sentenza rescindente aveva sollecitato al giudice di rinvio una rivalutazione della qualificazione giuridica del fatto con riguardo alla mancata corresponsione dei mezzi di sussistenza alla figlia dell’imputato, divenuta maggiorenne nel maggio 2018. I giudici di appello hanno puntualmente illustrato le ragioni in fatto e in diritto sottese alla decisione, dando corretta applicazione ai principi consolidati elaborati dalla giurisprudenza di legittimità.

Il raggiungimento della maggiore età del figlio, secondo la Corte, non determina l’automatica estinzione dell’obbligo di mantenimento, ma consente di procedere a una corretta riqualificazione giuridica della fattispecie originariamente contestata ai sensi dell’art. 570 cod. pen. in quella prevista dall’art. 570-bis stesso codice. Si configura così la responsabilità dell’obbligato che abbia omesso la corresponsione dell’assegno senza fornire alcuna prova di una condizione di assoluta e incolpevole impossibilità di adempiere, dovendosi ritenere penalmente rilevante l’inadempimento sistematico.

Pertanto, corretta in diritto e adeguatamente motivata in fatto è la riqualificazione della condotta delittuosa nella fattispecie dell’art. 570-bis cod. pen., in relazione alla quale è intervenuta l’affermazione della penale responsabilità. Il primo motivo di ricorso è stato dichiarato manifestamente infondato.

Anche il secondo motivo è manifestamente infondato. La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze e per fissare la pena base, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi degli artt. 132 e 133 cod. pen. L’onere argomentativo risulta adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi. Quanto all’aumento per la continuazione, determinato in soli cinque giorni di reclusione, il trattamento sanzionatorio contenuto in misura prossima ai minimi edittali è sorretto da motivazione adeguata emergente dalla complessiva lettura del provvedimento. La difesa non ha indicato alcun concreto elemento a sostegno dell’incongruità o sproporzione dell’aumento.

La Corte richiama il principio secondo cui, in tema di reato continuato, il giudice di merito, nel calcolare l’incremento sanzionatorio in modo distinto per ciascuno dei reati satellite, non è tenuto a rendere una motivazione specifica e dettagliata qualora individui aumenti di esigua entità, essendo in tal caso escluso in radice ogni abuso del potere discrezionale conferito dall’art. 132 cod. pen. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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