Riqualificazione del reato e causa estintiva ex art. 162-ter cod. pen. (Cass. pen. Sez. V n. 7263 del 21.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
La causa di estinzione del reato prevista dall’art. 162-ter cod. pen. è applicabile anche quando il fatto originariamente contestato come procedibile di ufficio sia stato riqualificato dal giudice in una fattispecie procedibile a querela soggetta a remissione. Rileva, a tal fine, che la condotta riparatoria sia intervenuta entro il termine massimo della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado e che il giudice di merito abbia sentito le parti e la persona offesa, valutando la congruità della riparazione. L’originaria contestazione di un delitto procedibile d’ufficio non osta all’operatività della fattispecie estintiva quando la riqualificazione abbia mutato il regime di procedibilità. La richiesta può essere formulata in ogni fase del procedimento, purché la condotta riparatoria sia stata tempestiva.
Il Fatto
La Corte di appello di Caltanissetta, con sentenza del 4 aprile 2024, aveva confermato la condanna pronunciata dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Caltanissetta in data 21 novembre 2023, all’esito di giudizio abbreviato. L’imputato era stato ritenuto colpevole del delitto di furto di una bicicletta, così riqualificato il reato di ricettazione originariamente ascrittogli, con l’attenuante di cui all’art. 62, n. 6, cod. pen.
In appello la difesa aveva invocato l’applicazione dell’art. 162-ter cod. pen., sul presupposto che il furto è punibile a querela e che la bicicletta era stata restituita alla persona offesa prima del giudizio. La Corte territoriale aveva respinto la richiesta, ritenendo che il reato originariamente contestato fosse procedibile di ufficio. Avverso tale decisione l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione degli artt. 531 cod. proc. pen. e 162-ter cod. pen.
La Motivazione della Corte
La Sezione V ha accolto il ricorso, muovendo dalla ricostruzione della fattispecie estintiva. L’art. 162-ter cod. pen., comma primo, prevede che il giudice dichiari l’estinzione del reato, sentite le parti e la persona offesa, quando, nei casi di procedibilità a querela soggetta a remissione, l’imputato abbia riparato interamente il danno entro il termine massimo della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, mediante restituzioni o risarcimento, eliminando le conseguenze dannose o pericolose del reato.
La Corte ha affermato che tale possibilità sussiste anche quando il giudice abbia riqualificato il reato procedibile d’ufficio in una fattispecie procedibile a querela, a condizione che l’offerta riparatoria sia tempestivamente formulata, così da consentire la verifica di congruità. Resta salva la possibilità di concedere, su richiesta dell’imputato impossibilitato ad adempiervi per causa a lui non addebitabile, un termine per provvedervi anche ratealmente, come statuito da Sez. IV n. 640 del 29.11.2023, dep. 2024, Lucchesi.
La Corte ha inoltre ribadito che l’estinzione può essere richiesta in qualunque fase, compreso il giudizio di cassazione, purché la condotta riparatoria sia intervenuta entro il termine massimo indicato e il giudice di merito abbia sentito le parti e valutato la congruità di quanto offerto, secondo l’insegnamento di Sez. IV n. 39304 del 14.10.2021, Schopf.
Nel caso concreto, il reato di ricettazione era stato effettivamente derubricato nella fattispecie dell’art. 624 cod. pen. L’affermazione della sentenza impugnata, secondo cui l’originaria contestazione di un delitto procedibile d’ufficio osterebbe all’operatività della causa estintiva nonostante la riqualificazione, è stata ritenuta non conforme all’indirizzo di legittimità, pienamente condiviso e riaffermato dal Collegio.
Ne è derivato l’annullamento con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Caltanissetta, per consentire al giudice di merito la verifica delle condizioni dell’art. 162-ter cod. pen. quanto a tempestività ed esaustività della condotta riparatoria, nonché rispetto alla necessità di sentire le parti e la persona offesa.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 62 c.p. – Circostanze attenuanti comuni
- Art. 162-ter c.p. – Estinzione del reato per condotte riparatorie
- Art. 624 c.p. – Furto
- Art. 531 c.p.p. – Dichiarazione di estinzione del reato