Incendio doloso e danneggiamento seguito da incendio si distinguono per l’elemento soggettivo (Cass. pen. Sez. I n. 35175 del 28.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
I delitti di incendio e di danneggiamento seguito da incendio si distinguono in relazione all’elemento soggettivo. Il primo è connotato dal dolo generico, ossia dalla volontà di cagionare l’evento con fiamme che, per le loro caratteristiche e la loro violenza, tendono a propagarsi in modo da creare un effettivo pericolo per la pubblica incolumità; il secondo è caratterizzato dal dolo specifico di danneggiare la cosa altrui, senza la previsione che ne deriverà un incendio con tali caratteristiche, oppure il pericolo di siffatto evento. Anche nell’ipotesi di incendio commesso al fine di danneggiare, qualora a tale ulteriore e specifica attività si associ la coscienza e la volontà di cagionare un fatto di entità tale da assumere le dimensioni dell’art. 423 cod. pen., trova applicazione questa norma e non l’art. 424 cod. pen., perché in quest’ultima fattispecie l’incendio è contemplato come evento che esula dall’intenzione dell’agente. In tema di esigenze cautelari, la prescrizione del cosiddetto braccialetto elettronico non configura un nuovo tipo di misura coercitiva, ma un modo di esecuzione ordinaria della cautela domiciliare.
Il Fatto
Due indagati propongono ricorso per cassazione avverso l’ordinanza con cui il Tribunale del riesame, in accoglimento dell’appello cautelare del Pubblico Ministero e in riforma del provvedimento del GIP, ha applicato nei loro confronti la custodia cautelare in carcere, in sostituzione delle precedenti misure del divieto e dell’obbligo di dimora. Il fatto riguarda un incendio appiccato all’interno di un esercizio commerciale, inizialmente qualificato dal primo giudice ai sensi dell’art. 424 cod. pen. e successivamente riqualificato dal Tribunale ai sensi degli artt. 110 e 423 cod. pen.
Il primo ricorrente censura la qualificazione giuridica del fatto, l’elemento soggettivo e il difetto di motivazione sulle esigenze cautelari; il secondo contesta la scelta della misura più gravosa, lamentando che l’ordinanza abbia ritenuto a lui riconducibili episodi successivi privi di accertamento in atti. I ricorsi vengono rigettati.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto la questione della qualificazione giuridica, che costituisce il nucleo del ricorso principale. I giudici del riesame, rileva la sentenza, hanno ricostruito la condotta con motivazione lineare e coerente, dando conto delle modalità dell’azione: la benzina era stata cosparsa sull’intero negozio e non solo all’ingresso, le fiamme si erano diffuse in pochi minuti su una superficie di 150 metri quadrati, rendendo inagibile il piano sovrastante.
Su questo punto la Corte richiama l’insegnamento di Sez. 1 n. 51156 del 12 ottobre 2023, secondo cui la distinzione tra le due fattispecie si fonda sull’elemento soggettivo. Il Tribunale ha valorizzato la consapevolezza dell’indagato circa il pericolo di espansione delle fiamme, desunta dalla presenza di motorini nel locale e dalla presenza di sovrastanti abitazioni civili. Non si tratta, dunque, di un evento che esulava dall’intenzione dell’agente, ma di un fatto voluto nelle sue dimensioni diffusive.
La Corte ribadisce il principio con il richiamo di Sez. 1 n. 29294 del 17/05/2019, Sez. 5 n. 1697 del 25/09/2013 e Sez. 1 n. 25781 del 07/05/2003: anche nell’incendio commesso per danneggiare, se alla specifica attività si associa la coscienza e la volontà di cagionare un fatto di entità tale da assumere le dimensioni dell’incendio, si applica l’art. 423 cod. pen. Quanto al lamentato travisamento del verbale di accertamenti urgenti, la Corte esclude che il Tribunale sia incorso in un’erronea rappresentazione, trattandosi di atto investigativo valutato secondo propri apprezzamenti di merito.
Il terzo motivo è dichiarato infondato: l’ordinanza ha esposto il pericolo di reiterazione, valorizzando il ruolo di esecutore materiale e il giudizio negativo sulla personalità del ricorrente. La Corte ribadisce che il braccialetto elettronico costituisce modo di esecuzione della cautela domiciliare, con la conseguenza che, ove il giudice abbia ritenuto adeguata unicamente la custodia inframuraria, non deve motivare sull’inidoneità degli arresti domiciliari così presidiati, richiamando Sez. 4 n. 15939 del 14/03/2024 e Sez. 6 n. 1084 del 12/11/2015. Infine, quanto al secondo ricorrente, l’ordinanza non è apodittica, avendo fondato la necessità del carcere sulla gravità del fatto, sul ruolo assunto e su condotte minacciose e intimidatrici verso soggetti sentiti dalla polizia giudiziaria.
Nota della Redazione
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