Misure cautelari minorenni: no finalità rieducative, rileva il tempo decorso (Cass. pen. Sez. I n. 28425 del 27.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le misure cautelari applicate nel procedimento a carico di minorenni non hanno mai finalità punitive o rieducative e mirano esclusivamente a fronteggiare i pericula libertatis individuati dalla legge. L’adeguamento degli istituti processuali alla personalità e alle esigenze educative del minore, previsto dall’art. 1 d.P.R. n. 448 del 1988, è rimesso al legislatore e non consente al giudice della cautela di assegnare alla misura uno scopo rieducativo. Nella valutazione delle esigenze cautelari il tempo decorso dalla commissione del reato costituisce elemento rilevante della prognosi di recidiva, non superabile con argomenti congetturali che facciano leva su esiti investigativi ancora ignoti.
Il Fatto
Il Tribunale per i minorenni di L’Aquila, in funzione di giudice del riesame, aveva parzialmente riformato l’ordinanza cautelare emessa dal G.i.p. presso lo stesso Tribunale nei confronti di un indagato minorenne, sostituendo la custodia in carcere con il collocamento in comunità educativa e il divieto assoluto di utilizzo di dispositivi informatici.
All’indagato, che all’epoca dei fatti aveva quindici anni, erano contestati i reati di cui agli artt. 604-bis e 270-quinquies cod. pen., per aver diffuso su social network comunicazioni finalizzate a promuovere azioni violente e terroristiche e per aver creato su un applicativo di messaggistica un canale con manuali per la fabbricazione di armi ed esplosivi. Il difensore ha proposto ricorso per cassazione deducendo vizi di motivazione sugli indizi, sulle esigenze cautelari e sulla tipologia della misura. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina anzitutto il motivo sui gravi indizi di colpevolezza, che rigetta. L’ordinanza impugnata non ha riportato i singoli messaggi né le interazioni successive dell’indagato, ma il ricorso soffre di genericità: non indica quale elemento della fattispecie di cui all’art. 604-bis cod. pen. mancherebbe, mentre la censura sulla carenza della finalità di terrorismo richiesta dall’art. 270-quinquies cod. pen. è proposta in modo assertivo, senza critica articolata al provvedimento.
Sono invece fondati i motivi sulle esigenze cautelari, esaminati congiuntamente. L’assenza di precedenti penali è solo uno degli elementi di valutazione del rischio di recidiva e non è decisiva: diversamente opinando, l’incensurato si collocherebbe automaticamente fuori da ogni diagnosi di pericolosità (Sez. 5 n. 5644 del 2015, Iov, Rv. 264212). Il tempo decorso dalla commissione del reato è invece elemento che attiene alla dimensione indiziaria e alla configurazione delle esigenze cautelari (Sez. 1 n. 3634 del 2010, Lo Vasco, Rv. 245637) e va considerato nella prognosi di reiterazione.
L’ordinanza ha superato la distanza temporale dai fatti con un argomento manifestamente illogico, valutando a carico dell’indagato quella che allo stato è solo un’ipotesi congetturale, legata all’esito ancora ignoto del sequestro dei dispositivi elettronici.
Quanto alla tipologia della misura, il Tribunale aveva giustificato il collocamento in comunità multiculturale come strumento di rieducazione del minore. Tale motivazione contrasta con la giurisprudenza di legittimità secondo cui le misure cautelari, anche nei procedimenti minorili, non hanno effetti punitivi o rieducativi e mirano solo a fronteggiare i pericula libertatis (Sez. 3 n. 38414 del 2018, B., Rv. 273912; conformi Sez. 5 n. 25634 del 2025 e Sez. 3 n. 32461 del 2023). Il Collegio dà continuità a tale orientamento, richiamando anche il tendenziale rispetto dei precedenti quale condizione di autorevolezza delle decisioni giurisdizionali (Corte cost. n. 203 del 2024; n. 24 del 2025).
Il minorenne sottoposto a misura non è stato ancora condannato né citato a giudizio: l’esigenza di rieducazione è quindi del tutto eccentrica rispetto alle caratteristiche e alle finalità della misura cautelare. L’ordinanza è pertanto annullata con rinvio, limitatamente alle esigenze cautelari, perché il giudice del rinvio rivaluti il tempo decorso dai fatti e, in caso di esito positivo, individui la misura applicabile secondo il principio di diritto enunciato. Il ricorso è rigettato nel resto.
Nota della Redazione
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