Inammissibile ricorso per Cassazione su censure fattuali e proporzionalità (Cass. pen. Sez. 3 n. 1103 del 13.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di misure cautelari reali, il ricorso per cassazione è ammissibile, ai sensi dell’art. 325, comma 1, cod. proc. pen., solo per violazione di legge, ivi compresa l’ipotesi della motivazione apparente o mancante, non anche per il vizio di motivazione consistente nella sua mera illogicità o insufficienza. In sede di riesame, la valutazione del fumus del reato è sommaria e il giudice può rilevare il difetto dell’elemento soggettivo solo quando questo emerga ictu oculi dagli atti. Il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente rende irrilevante la dedotta mancanza del nesso di pertinenzialità tra i beni sequestrati e il reato contestato.

Il Fatto

Il legale rappresentante di una società, indagato per il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti ex art. 2 del d.lgs. n. 74/2000, ricorreva per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale di Foggia che aveva rigettato la richiesta di riesame del sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente. Il provvedimento di sequestro riguardava beni della società e conti correnti, sino alla concorrenza del profitto del reato. Il ricorrente, sia in proprio che in qualità di rappresentante legale, deduceva la carenza di motivazione del provvedimento genetico, la mancanza dell’elemento soggettivo e la sproporzione della misura cautelare.

Il Tribunale, confermando il provvedimento del Gip, aveva ritenuto sussistente il fumus del reato sulla base di elementi indiziari, tra cui la temporale concomitanza o anteriorità dei pagamenti effettuati dalla società acquirente rispetto a quelli operati dalla società cartiera.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha preliminarmente dichiarato l’astratta ammissibilità del ricorso proposto dalla società, in quanto soggetto terzo rispetto all’indagine penale ma portatore di un interesse concreto alla restituzione dei beni sequestrati. Tuttavia, nel merito, ha ritenuto il ricorso inammissibile.

Quanto al primo motivo, la Corte ha precisato che l’impugnazione avverso i provvedimenti del tribunale del riesame è consentita solo per violazione di legge, ex art. 325, comma 1, cod. proc. pen., e non per il vizio di motivazione di cui all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. Ha inoltre chiarito che la motivazione apparente integra una violazione dell’art. 125, comma 3, cod. proc. pen., ma che nel caso di specie il Tribunale aveva ampiamente motivato, rendendo la doglianza una mera richiesta di rivalutazione del compendio indiziario, non consentita in sede di legittimità. La circostanza che le vetture non fossero transitate per la società sammarinese è stata ritenuta una questione di fatto non valutabile dalla Cassazione.

In relazione al secondo motivo, la Corte ha affermato che il giudice del riesame può rilevare il difetto dell’elemento soggettivo del reato solo se questo emerga ictu oculi dagli atti. Nel caso di specie, il ricorrente non aveva dimostrato che tale carenza fosse manifesta, non essendo stata illustrata in sede di riesame.

Quanto al terzo motivo, concernente la proporzionalità del sequestro, la Corte ha rilevato che il ricorrente non aveva segnalato gli specifici termini dello squilibrio tra il profitto ipotetico e il valore dei beni sequestrati. Ha inoltre precisato che la natura di sequestro funzionale alla confisca per equivalente rende irrilevante la dedotta mancanza del nesso di pertinenzialità tra i beni e il reato, essendo tale forma di ablazione svincolata dal requisito del rapporto di pertinenzialità diretta.

Alla luce di tali considerazioni, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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