Molestie via e-mail non punibili, pluralità di condotte integra il reato (Cass. pen. Sez. I n. 8231 del 27.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Non è configurabile il reato di molestia o disturbo alle persone previsto dall’art. 660 cod. pen. in caso di ripetuto invio di messaggi di posta elettronica, poiché in tale ipotesi non si realizza alcuna intrusione forzata nella libertà del destinatario, presupponendo la lettura della comunicazione l’attivazione di una sessione di consultazione della casella da parte dello stesso destinatario. Le molestie recate mediante messaggi telefonici, con short message system o whatsapp, integrano invece il reato, non potendo il destinatario sottrarsi alla comunicazione se non disattivando l’apparecchio. Ai fini della configurabilità dell’art. 660 cod. pen., la pluralità di azioni di disturbo costituisce elemento materiale costitutivo del reato e non è riconducibile all’ipotesi del reato continuato di cui all’art. 81, secondo comma, cod. pen.

Il Fatto

Il Tribunale di Nola, con sentenza del 13 dicembre 2021, ha ritenuto l’imputato colpevole del reato di cui all’art. 660 cod. pen., commesso in danno del figlio, condannandolo alla pena di 200,00 euro di ammenda, al pagamento delle spese processuali e al risarcimento dei danni in favore della parte civile.

Le condotte contestate consistevano nell’invio di messaggi telefonici, con short message system e whatsapp, e nella trasmissione di comunicazioni di posta elettronica, in un arco temporale compreso tra il 20 settembre e il 30 novembre 2019. L’appello proposto dall’imputato, qualificato come ricorso per cassazione dalla Corte di appello di Napoli, ha articolato tre motivi, investendo il giudizio di responsabilità e il diniego dell’esimente di cui all’art. 131-bis cod. pen.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto il profilo probatorio. Le dichiarazioni della persona offesa, pur da valutare con cautele per l’interesse all’esito e la conflittualità familiare, costituiscono compendio idoneo a fondare il giudizio di responsabilità. Si richiama l’orientamento secondo cui le regole dell’art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, che possono da sole fondare l’affermazione di penale responsabilità previa verifica di credibilità soggettiva e attendibilità intrinseca (Sez. U n. 4161 del 2012; Sez. V n. 6910 del 1999).

Quanto alla tipologia delle condotte, il Collegio opera una distinzione decisiva. Per le molestie mediante messaggi telefonici, il destinatario può sottrarsi solo disattivando l’apparecchio, privandosi della possibilità di comunicare; irrilevante è il blocco del molestatore, che di regola interviene dopo che l’azione perturbatrice si è protratta. Diversamente, l’invio di messaggi di posta elettronica non concretizza alcuna intrusione forzata, non instaurandosi interazione diretta e presupponendo la lettura l’attivazione di una sessione di consultazione da parte del destinatario.

La Corte ribadisce così il principio affermato da Sez. I n. 28959 del 2021, secondo cui non è configurabile il reato di molestia in caso di ripetuto invio di messaggi di posta elettronica, concludendo per la irrilevanza penale delle comunicazioni trasmesse via e-mail e per la conferma del giudizio di colpevolezza relativo ai messaggi telefonici.

Infine, il diniego dell’esimente di cui all’art. 131-bis cod. pen. è confermato nel risultato, ma la motivazione del Tribunale viene corretta. La concessione è esclusa alla luce delle circostanze di tempo e di luogo e della durata dei comportamenti perturbatori, secondo la valutazione complessa richiesta da Sez. U n. 13682 del 2016. È però erroneo l’assunto che la condotta molesta sia avvinta dal vincolo della continuazione: la pluralità di azioni di disturbo integra l’elemento materiale costitutivo del reato e non è riconducibile all’ipotesi del reato continuato (Sez. I n. 6064 del 2017).

Ne deriva l’annullamento senza rinvio limitatamente alle comunicazioni via posta elettronica, perché il fatto non sussiste, con rideterminazione della pena in 133,00 euro di ammenda, eliminata la frazione sanzionatoria di un terzo parametrata sulla condotta ritenuta penalmente insussistente, e il rigetto nel resto del ricorso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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