Inammissibile il ricorso per rivalutazione delle prove e bis in idem (Cass. pen. Sez. VII n. 31223 del 13.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di legittimità il ricorso che propone una diversa e alternativa ricostruzione della vicenda, senza misurarsi con gli elementi di prova e con gli apprezzamenti di merito, è inammissibile, perché il controllo di legittimità non può sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito. È manifestamente infondato il motivo che censura la negata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. quando la motivazione, seppure implicita, risulti esaustiva e lineare. La mancata concessione delle attenuanti generiche è legittimamente motivata in forma sintetica, ove si rappresentino la gravità dei fatti falsamente attribuiti alla persona offesa e la mancanza di elementi positivi valutabili.

Il Fatto

Due imputati ricorrono avverso la sentenza con cui la Corte d’appello di L’Aquila, in data 14.11.2025, ha confermato la condanna per il reato di cui all’art. 368 cod. pen. La vicenda riguarda l’attribuzione falsa di fatti alla persona offesa, qualificata nella motivazione come oculata scelta calunniatrice. I ricorrenti propongono plurimi motivi, investendo la responsabilità accertata, il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto e la mancata concessione delle attenuanti generiche.

La Motivazione della Corte

La Sezione VII muove dal primo motivo, incentrato sulla responsabilità. La Corte osserva che le censure non si confrontano con gli elementi di prova, ma si limitano a proporre una ricostruzione alternativa della vicenda di cui all’imputazione. Il tessuto motivazionale della sentenza impugnata è sorretto da un apparato argomentativo diffuso, analitico e logico, che non appare censurabile in sede di legittimità.

Il Collegio ribadisce così il confine del sindacato: il controllo di legittimità non può spingersi a verificare la rispondenza dell’apparato argomentativo alle risultanze processuali, sovrapponendo la propria valutazione a quella dei giudici di merito. La doglianza dei ricorrenti finisce per chiedere proprio questo, e cioè un bis in idem valutativo non consentito.

Quanto alla negata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., il motivo è manifestamente infondato. La Corte territoriale non ha ravvisato gli elementi per applicare la norma invocata; la motivazione, pur implicita, è esaustiva e lineare. Il riferimento testuale è alla pagina 7 della sentenza, là dove si richiama la oculata scelta calunniatrice, espressione che di per sé esclude la dimensione della particolare tenuità.

Sul terzo motivo, relativo alle attenuanti generiche, i giudici di merito hanno motivato in maniera sintetica ma sufficiente. Rilevano la gravità dei fatti falsamente attribuiti alla persona offesa e, comunque, la mancanza di elementi positivi valutabili, secondo quanto emerge dalla sentenza di primo grado e da quella di appello.

Ne discende la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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