Riesame e sostituzione misura cautelare senza nuove esigenze (Cass. pen. Sez. 3 n. 12062 del 30.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di revoca o sostituzione di misure cautelari, la cognizione del giudice dell’appello è circoscritta dal decisum del provvedimento gravato e dai motivi dedotti, con preclusione di motivi nuovi rispetto all’istanza originaria. A fronte di elementi nuovi asseritamente modificativi di una situazione già valutata, il giudice, ove non ne riconosca la novità o la decisività, deve soltanto dare atto delle ragioni di tale mancato riconoscimento, senza dover rinnovare l’intera motivazione. Il giudice conserva comunque il dovere di revocare la misura, anche d’ufficio, qualora ne siano venute meno le condizioni di applicabilità. La deduzione di vizi su questioni precluse è inammissibile, rilievo esercitabile anche in sede di legittimità.

Il Fatto

Il tribunale del riesame di Catania rigettava l’appello proposto nell’interesse dell’indagato avverso l’ordinanza del Gup del medesimo tribunale, che aveva a sua volta respinto la richiesta di sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari, anche mediante le procedure di controllo di cui all’art. 275-bis, comma 1, cod. proc. pen. Avverso l’ordinanza del tribunale, la difesa proponeva ricorso per cassazione deducendo un unico motivo, con il quale lamentava il vizio di motivazione per la mancata indicazione delle specifiche ragioni di ritenuta inidoneità della misura sostitutiva.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte ha preliminarmente ricordato che, nel giudizio di appello avverso la revoca o la sostituzione di una misura cautelare, allorché il giudice abbia escluso l’esistenza di elementi di novità, non è tenuto a rielaborare valutazioni già espresse in tema di gravi indizi ed esigenze cautelari. Il suo compito si limita a verificare che il provvedimento impugnato sia immune da violazioni di legge e adeguatamente motivato, in relazione all’eventuale allegazione di fatti nuovi, preesistenti o sopravvenuti, idonei a modificare il quadro probatorio o a incidere sulle esigenze cautelari.

La Corte ha precisato che la natura devolutiva del giudizio circoscrive la cognizione del giudice entro il limite segnato non solo dai motivi dedotti dall’impugnante, ma anche dal decisum del provvedimento gravato. Ne consegue che con l’appello non possono proporsi motivi nuovi rispetto a quelli avanzati nell’istanza sottoposta al giudice di primo grado, né il giudice ad quem ha il potere di estendere d’ufficio la propria cognizione a questioni non esaminate dal giudice a quo. La preclusione che opera per il giudizio di appello comporta che l’eventuale valutazione di profili preclusi non possa essere considerata.

Nel caso di specie, il Gup aveva motivatamente escluso elementi di novità riguardo al comportamento processuale dell’indagato. La deduzione dinanzi al tribunale di vizi concernenti la valutazione di applicabilità degli arresti domiciliari e dei relativi presidi risultava quindi ultronea ed inammissibile. La circostanza che il tribunale si fosse comunque espresso sul tema, spiegando come il Gup avesse implicitamente escluso l’applicabilità degli arresti domiciliari e del presidio elettronico, evidenziando la qualificata probabilità di ripresa dei traffici illeciti per mezzo del telefono, non sanava la censura né la sua inammissibilità.

Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. e della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 2000.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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