Misure cautelari, presunzione relativa e tempo trascorso dal fatto (Cass. pen. Sez. I n. 9552 del 07.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari, la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari prevista dall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. non è superata dal mero decorso del tempo dal fatto contestato. Il giudice deve valutare il tempo trascorso parametrandolo alla gravità della condotta e verificare la persistenza o la rescissione dei legami con il sodalizio, desumibile da indicatori concreti quali le attività risocializzanti svolte in carcere e l’assenza di comportamenti criminali. Ove l’indagato abbia continuato a delinquere dopo il fatto e non abbia manifestato alcuna resipiscenza, la presunzione non risulta vinta e non deve valutarsi la sufficienza di una misura meno afflittiva. In fase cautelare i riscontri alle chiamate in correità possono essere anche solo parzialmente o tendenzialmente individualizzanti, non essendo richiesta la prova della colpevolezza oltre ogni ragionevole dubbio, ma un consistente grado di probabilità.
Il Fatto
Il ricorrente è indagato per l’omicidio aggravato dalla premeditazione e dalla finalità di agevolazione di un clan camorristico, commesso nel 2000 e a lui contestato quale esecutore materiale. Il giudice per le indagini preliminari ha applicato la custodia cautelare in carcere; il Tribunale del riesame ha respinto l’istanza di riesame con ordinanza dell’01.10.2024, depositata il 25.10.2024.
Avverso tale provvedimento il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione articolando sette motivi, deducendo vizi di nullità dell’ordinanza genetica, inutilizzabilità delle indagini e delle intercettazioni, omesso confronto con una precedente ordinanza del riesame del 2003, insussistenza delle aggravanti e carenza di motivazione sulle esigenze cautelari.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è rigettato. La Corte affronta anzitutto il tema dell’autonoma valutazione dell’ordinanza genetica, rilevando che il ricorrente non si confronta con la motivazione del Tribunale e non indica in modo specifico quali indizi o elementi sulle esigenze cautelari sarebbero stati omessi. Richiama Sez. 1, n. 46447 del 16/10/2019, secondo cui chi denuncia la nullità per omessa autonoma valutazione ha l’onere di indicare gli aspetti della motivazione in relazione ai quali l’omissione avrebbe impedito apprezzamenti di segno contrario.
Quanto alla dedotta inutilizzabilità delle indagini svolte prima della formale riapertura, la Corte osserva che l’informativa della polizia giudiziaria contiene solo il resoconto delle emergenze antecedenti al 2020, e che le dichiarazioni del collaborante risalgono al febbraio 2020 e conseguono alla sopravvenuta scelta collaborativa, non a nuove indagini. La doglianza è generica perché non indica quali indagini sarebbero state svolte in violazione.
Sulle intercettazioni, il motivo è infondato: il ricorrente riconosce che la verifica di indisponibilità degli impianti interni è stata effettuata e lamenta solo la distanza temporale, circa un mese, che non inficia l’esito. Manca inoltre la prova di resistenza, non indicando le conversazioni viziate poste a base della misura. I decreti autorizzativi sono sufficientemente motivati con il richiamo alla richiesta del pubblico ministero; sul punto la Corte richiama Sez. 3, n. 14954 del 02.12.2014 e Sez. 1, n. 2568 del 18.09.2020, secondo cui la gravità indiziaria che consente l’intercettazione non richiede la prova del reato né indizi a carico di una persona già individuata.
Sul confronto con l’ordinanza del riesame del 2003, il motivo è inammissibile: la precedente ordinanza si fondava su un materiale indiziario del tutto diverso, mentre il titolo cautelare odierno poggia su dichiarazioni di collaboratori all’epoca non ancora rese. Sulle chiamate in correità, la Corte ribadisce il principio di Sez. 6, n. 47108 del 08/10/2019 e delle Sezioni Unite n. 20804 del 2013 (Aquilina): i riscontri possono essere costituiti da ulteriori dichiarazioni accusatorie che convergano sul nucleo centrale del fatto. In fase cautelare, precisa con Sez. 4, n. 22740 del 16/07/2020 e Sez. Un. n. 11 del 2000 (Audino), è sufficiente un consistente grado di probabilità.
Quanto alle esigenze cautelari, la Corte richiama Sez. 6, n. 11735 del 25/01/2024 e Sez. 5, n. 806 del 27.09.2023: il tempo trascorso rileva solo se accompagnato dall’assenza di ulteriori condotte sintomatiche di perdurante pericolosità. Nel caso concreto il ricorrente ha commesso altri delitti, tra cui estorsioni e un ulteriore omicidio, ha mantenuto un ruolo apicale nel sodalizio e non ha offerto alcuna resipiscenza. La presunzione relativa di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. non risulta quindi superata e non deve valutarsi la sufficienza di misure meno afflittive.
Nota della Redazione
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