Inammissibilità del ricorso per motivi inediti e rivalutazione del bilanciamento (Cass. pen. Sez. VII n. 12182 del 27.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione è inammissibile quando propone per la prima volta nel giudizio di legittimità un vizio processuale che non risulti dedotto con i motivi di appello, operando il combinato disposto degli artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen. La doglianza relativa al giudizio di comparazione tra circostanze non è consentita in sede di legittimità, poiché implica una valutazione discrezionale riservata al giudice di merito, sindacabile solo se frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico. È manifestamente infondata la censura che prospetti una nuova accusa in appello quando dalla motivazione del giudice di merito non emerga alcuna modificazione del thema contestatorio.

Il Fatto

Il ricorrente è stato ritenuto responsabile, in primo grado e poi in appello, dei reati di cui agli artt. 223, 216 co. 1 n. 1 e 223, 216 co. 1 n. 2 legge fallimentare. La Corte di Appello di Catanzaro, con sentenza del 09.05.2024, ha confermato la condanna pronunciata dal giudice di prime cure.

Avverso tale pronuncia l’imputato ha proposto ricorso per cassazione articolando quattro motivi: la mancata correlazione tra accusa e sentenza, la violazione del principio del ne bis in idem, l’omesso interrogatorio in seguito all’avviso di conclusione delle indagini preliminari e l’erronea statuizione sul bilanciamento tra circostanze.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina separatamente i quattro motivi, pervenendo alla declaratoria di inammissibilità. Sul primo motivo, con cui il ricorrente denuncia la contestazione in appello di fatti riconducibili a un arco temporale diverso da quello del precedente grado, la censura è manifestamente infondata. Dalla motivazione della Corte di merito non emerge alcuna nuova accusa: la doglianza investe violazioni di norme processuali palesemente smentite dagli atti.

Il secondo motivo, relativo alla violazione del ne bis in idem, è anzitutto riproduttivo di profili già vagliati nel merito. Nel merito, la Corte rileva che la condotta per cui si procede non coincide con quella giudicata nel diverso procedimento, come chiarito dal giudice di appello. La censura è dunque manifestamente infondata.

Il terzo motivo denuncia l’omesso interrogatorio dopo l’avviso di conclusione delle indagini preliminari. La Corte lo qualifica come inedito: dalla sintesi dei motivi di appello riportata nella sentenza impugnata non risulta che il deducente avesse formulato doglianze sul punto. Il vizio non può quindi essere prospettato per la prima volta in cassazione, in forza del combinato disposto degli artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen.

Il quarto motivo concerne le statuizioni sul giudizio di comparazione tra opposte circostanze. La Corte lo ritiene non consentito in sede di legittimità, perché implica una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, che sfugge al sindacato di legittimità quando non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretto da sufficiente motivazione. Tale è la motivazione che, per giustificare la soluzione dell’equivalenza, si limiti a ritenerla la più idonea a realizzare l’adeguatezza della pena irrogata in concreto, secondo il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 10713 del 2010.

Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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