Divieto di reformatio in peius sulla sanzione sostitutiva già irrevocabile (Cass. pen. Sez. II n. 9555 del 07.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice di appello non può revocare la sostituzione della pena detentiva con la libertà controllata disposta in primo grado quando sul punto si sia formato il giudicato per mancata impugnazione del pubblico ministero. La statuizione sulla sanzione sostitutiva, una volta divenuta irrevocabile, è sottratta alla cognizione del giudice dell’impugnazione, che non può riesaminarne i presupposti. La Corte di cassazione, rilevata l’inosservanza del divieto di reformatio in peius, annulla senza rinvio e ridetermina la durata della sanzione sostitutiva in misura proporzionale alla pena detentiva residua, ai sensi degli artt. 53 e 57, legge n. 689/1981. In tema di ricettazione, la mancata riqualificazione della condotta nella fattispecie di appropriazione indebita di cose smarrite è censurabile solo nei limiti del travisamento della prova.
Il Fatto
La Corte di appello di Torino, con sentenza del 20 maggio 2024, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Alessandria, dichiarava estinti per prescrizione i reati di cui ai capi A) e C) e rideterminava la pena per il delitto di ricettazione contestato al capo B) in mesi tre di reclusione e 200 euro di multa. In primo grado la pena detentiva era stata sostituita con la libertà controllata.
Il condannato ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi: la mancata riqualificazione della condotta nella fattispecie di cui all’art. 647, primo comma n. 1, cod. pen., la mancata derubricazione nel reato di cui all’art. 712 cod. pen. e l’omessa pronuncia sulla sanzione sostitutiva in rapporto alla pena rideterminata.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha dichiarato inammissibili i primi due motivi e ha accolto il terzo. Quanto al primo, ha ricordato che la modifica dell’art. 606 lett. e) cod. proc. pen. per effetto della legge n. 46 del 2006 non consente alla Corte di legittimità di sovrapporre la propria valutazione a quella dei giudici di merito: il controllo è ammesso solo entro i limiti del travisamento della prova, percepibile ictu oculi, senza che siano apprezzabili le minime incongruenze.
La Corte ha poi escluso in radice la riconducibilità della condotta alla fattispecie abrogata dell’art. 647 cod. pen., richiamando la giurisprudenza di legittimità secondo cui il delitto di appropriazione indebita di cose smarrite postula che la cosa sia uscita dalla sfera di sorveglianza del detentore e che sia impossibile per il legittimo detentore ricostruire il primitivo potere di fatto, per ignoranza del luogo ove la stessa si trovi. Nel caso di specie l’oggetto della ricettazione era un ciclomotore munito di targa e di numero di telaio, da cui il proprietario era facilmente rintracciabile: non è pertanto configurabile l’ipotesi dell’appropriazione indebita di cose smarrite.
Del pari manifestamente infondato è il secondo motivo. Il giudice di appello ha congruamente motivato sull’elemento soggettivo della ricettazione, richiamando il principio per cui la consapevolezza della provenienza delittuosa della cosa può desumersi da qualunque elemento di fatto giuridicamente apprezzabile che, secondo la comune esperienza, costituisca il segno di una precedente sottrazione illecita. Il veicolo era stato forzato, con un piccolo cacciavite inserito nel nottolino al posto della chiave: evidente indice di provenienza furtiva.
Fondato è invece il terzo motivo. La Corte territoriale ha rideterminato la pena per effetto della prescrizione dei reati di cui ai capi A) e C), ma ha omesso di considerare che in primo grado la pena detentiva era stata sostituita, ex artt. 53 e 57, legge n. 689/1981, con la libertà controllata. In difetto di impugnazione del pubblico ministero, quella statuizione era divenuta irrevocabile: la questione esulava quindi dalla cognizione del giudice di appello, che non poteva riesaminare i presupposti della sostituzione. La Suprema Corte annulla senza rinvio ex art. 620, comma 1 lett. l), cod. proc. pen. e ridetermina la durata della libertà controllata in mesi sei, in misura proporzionale alla pena di tre mesi di reclusione.
Nota della Redazione
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