Inammissibile il ricorso per diversa ricostruzione del fatto (Cass. pen. Sez. 7 n. 12190 del 31.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che, censurando il vizio di motivazione, tenda ad ottenere una diversa ricostruzione dei fatti o una rivalutazione della attendibilità delle fonti di prova, non consentite in sede di legittimità. Il giudice del merito, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, valuta l’integrazione degli artifici e raggiri e dell’induzione in errore richiesti dall’art. 640 cod. pen.. Simili valutazioni non sono sovrapponibili a quelle della Cassazione, neppure in caso di doppia conforme.
Il Fatto
La Corte d’Appello di Napoli ha confermato la condanna per il reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche. L’imputato aveva ottenuto dall’INPS prestazioni previdenziali per invalidità e indennità di accompagnamento sulla base di una falsa rappresentazione del proprio stato di salute. L’ente erogatore era stato tratto in inganno, versando somme per un importo complessivo di euro 54.769,16, oggetto di confisca ai sensi dell’art. 640-quater cod. pen..
Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi, tutti incentrati sulla contestazione della motivazione del giudice di merito riguardo alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato e alla quantificazione del profitto.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha esaminato i motivi di ricorso congiuntamente, rilevandone la manifesta infondatezza e la non consentitezza in sede di legittimità. Il primo motivo, relativo alla contestazione della sussistenza degli artifici e raggiri e dell’induzione in errore, è stato ritenuto volto ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti sulla base di criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito.
La Corte ha sottolineato come il giudice di appello avesse correttamente riconosciuto “efficacia euristica assorbente e decisamente prevalente” alle immagini che ritraevano l’imputato mentre lavorava deambulando, caricando e scaricando merci, senza mostrare alcuna esitazione. Questo elemento probatorio è stato ritenuto decisivo per escludere la sussistenza dei presupposti per le prestazioni previdenziali richieste. La valutazione delle risultanze delle indagini e la ricostruzione storica dei fatti operata nei gradi di merito, in quanto esente da vizi, non è sindacabile in cassazione.
Con riguardo al secondo motivo, la censura relativa al profitto è stata ritenuta infondata poiché la Corte territoriale ha evidenziato che la dazione del denaro da parte dell’INPS è avvenuta proprio in conseguenza dell’inganno, concretizzando il profitto del reato. Anche il terzo motivo, concernente il travisamento del fatto e la riconoscibilità delle risultanze delle indagini e delle consulenze medico-legali, è stato ritenuto non consentito, in quanto mira a una diversa valutazione delle risultanze processuali.
La Corte ha precisato che il sapere scientifico delle consulenze medico-legali è fortemente influenzato dalle dichiarazioni e dalla rappresentazione scenica della realtà offerta dal paziente. Ciò rende ancora più evidente la correttezza della valutazione del giudice di merito, che ha basato il proprio convincimento su elementi fattuali obiettivi come le riprese video.
Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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