Misure di prevenzione, obbligo di autonoma valutazione degli indizi (Cass. pen. Sez. I n. 7704 del 25.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, con esclusione del vizio di illogicità manifesta della motivazione: è quindi deducibile la sola motivazione omessa o del tutto apparente. Integra tale vizio il decreto che si limiti a esporre in sintesi i motivi di appello, aderendovi acriticamente, senza un reale confronto con la motivazione del provvedimento di primo grado. Il giudice della prevenzione è titolare di un autonomo potere di valutazione degli elementi desumibili da procedimenti penali, anche non conclusi e anche in presenza di provvedimenti cautelari favorevoli al proposto: non può pertanto arrestarsi dinanzi a un simile provvedimento, ma deve esaminare i fatti e stabilire se, per consistenza e significato, siano idonei a fondare il giudizio di pericolosità. In tema di reati fallimentari la pericolosità sociale va correlata alla condotta complessivamente considerata, che si trasmuta in bancarotta fraudolenta al momento dell’accertamento dello stato di insolvenza e della dichiarazione di fallimento.

Il Fatto

Il Tribunale aveva applicato nei confronti di due proposti la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per due anni e disposto la confisca di beni mobili e immobili a loro riconducibili, ritenendo la sproporzione tra patrimonio e redditi leciti e una pericolosità sociale protratta sino al 2018.

Su impugnazione degli interessati, la Corte di appello ha revocato la misura personale, il sequestro e la confisca, limitando il periodo di pericolosità ai soli anni 2009-2012 e valorizzando l’esito favorevole di un provvedimento cautelare. Il Procuratore generale presso la Corte di appello ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge per omessa motivazione e totale travisamento degli atti.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dal perimetro del proprio sindacato. Nel procedimento di prevenzione il ricorso è ammesso soltanto per violazione di legge, secondo il richiamo dell’art. 10, terzo comma, e art. 27, secondo comma, d.lgs. n. 159 del 2011. Resta esclusa l’illogicità manifesta di cui all’art. 606, lett. e), cod. proc. pen., potendosi denunciare la sola motivazione omessa o apparente. Il vizio ricorre quando il decreto omette di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo indicato da una parte, o quando il travisamento per omissione investe plurime circostanze decisive ignorate o ricostruite in modo erroneo.

Su questa base la Corte accoglie la censura del ricorrente sulla struttura del decreto impugnato: la Corte territoriale, sulla generica premessa di condividere i motivi di appello, si è limitata a sintetizzarli senza estrinsecare un proprio iter argomentativo. La mera esposizione delle censure, senza il momento valutativo e senza confronto con l’ampia motivazione del primo decreto, integra la denunciata violazione di legge. Lo stesso vizio è ravvisato nella revoca delle confische di alcune società, disposta senza alcuna motivazione, neppure grafica.

È fondata anche la censura sulla riperimetrazione della pericolosità. La Corte di appello, richiamando il giudicato cautelare formatosi sul provvedimento favorevole del GIP, ha omesso di esaminare i fatti e di compiere un’autonoma valutazione. La Corte ribadisce invece che il giudice della prevenzione può utilizzare elementi indiziari tratti da procedimenti penali in corso o definiti con assoluzione, purché non li rilegga in chiave accusatoria con criteri già ritenuti incongrui in sede penale.

Quanto ai reati fallimentari, la Corte condivide la disamina del Tribunale: la pericolosità va correlata alla condotta complessivamente considerata, che si trasmuta in bancarotta fraudolenta una volta intervenuti l’accertamento dello stato di insolvenza e la dichiarazione di fallimento, non alle sole condotte distrattive. Il provvedimento impugnato è quindi annullato con rinvio alla Corte di appello, in diversa composizione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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