Sopravvenuta carenza di interesse e inammissibilità del ricorso per cassazione (Cass. pen. Sez. I n. 7705 del 25.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’interesse a impugnare, richiesto dall’art. 568, comma 4, cod. proc. pen., deve essere valutato secondo una prospettiva utilitaristica e deve sussistere sia al momento della proposizione del gravame sia al momento della decisione. La sopravvenuta carenza di tale interesse, determinata da un mutamento della situazione di fatto o di diritto intervenuto medio tempore, che abbia assorbito la finalità perseguita dall’impugnante, rende inammissibile il ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. Il venir meno dell’interesse, sopraggiunto alla proposizione del ricorso, non configura un’ipotesi di soccombenza e non comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali né l’applicazione di sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Il Fatto
Il condannato, ammesso alla semilibertà dal Tribunale di sorveglianza, era stato autorizzato a svolgere attività lavorativa di collaboratore domestico presso l’abitazione di un familiare. Dopo le informazioni trasmesse dalla Direzione distrettuale antimafia, il Magistrato di sorveglianza aveva disposto la sospensione cautelativa della misura, poi ratificata dal Tribunale di sorveglianza con rinvio della trattazione e richiesta di rimodulazione delle prescrizioni.
L’area giuridico-pedagogica dell’istituto penitenziario aveva quindi predisposto un nuovo programma di trattamento ex art. 101 d.P.R. n. 230 del 2000, prevedendo una riduzione dell’attività lavorativa esterna. Il Magistrato di sorveglianza non lo aveva approvato, rilevando il coinvolgimento del familiare nelle vicende che avevano condotto alla sospensione. Proposto reclamo, il Tribunale di sorveglianza lo aveva riqualificato come ricorso per cassazione, ritenendo non reclamabile il provvedimento di approvazione o rigetto del programma.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta in via preliminare e assorbente la questione dell’interesse a impugnare. Richiamando le Sezioni Unite n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, il Collegio ribadisce che l’interesse va individuato secondo una prospettiva utilitaristica, correlata alla finalità di rimuovere uno svantaggio processuale e di conseguire una decisione più vantaggiosa, logicamente coerente con il sistema normativo. Esso deve configurarsi in maniera immediata, concreta e attuale, sussistendo sia al momento della proposizione del gravame sia in quello della decisione, come affermato dalle Sezioni Unite n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta.
Su questa base la Corte richiama la categoria della carenza di interesse sopraggiunta, il cui fondamento risiede nella valutazione negativa della persistenza dell’interesse al momento della decisione, venuto meno per effetto di una mutata situazione di fatto o di diritto intervenuta medio tempore, che abbia assorbito la finalità dell’impugnante, perché già attuata ovvero divenuta irrilevante per il superamento del punto controverso.
Nel caso concreto, il Tribunale di sorveglianza, con provvedimento emesso in pendenza del giudizio di cassazione, non aveva revocato la semilibertà, essendo stato individuato, con la collaborazione dell’UEPE, un progetto di volontariato. Tale circostanza determina il venir meno dell’interesse del ricorrente a una decisione sulla fondatezza dell’impugnazione.
Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. La Corte esclude conseguenze economiche a carico del ricorrente: il venir meno dell’interesse alla decisione, sopraggiunto dopo la proposizione del ricorso, non integra un’ipotesi di soccombenza e non giustifica la condanna alle spese processuali né la sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, secondo i principi espressi da Sez. I n. 11302 del 19/09/2017, Rezmuves e Sez. VI n. 19209 del 31/01/2013, Scaricaciottoli.
Nota della Redazione
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