Inammissibilità del ricorso per censure riproduttive e aspecifiche (Cass. pen. Sez. 7 n. 15781 del 30.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Sono inammissibili, perché non specifici ma solo apparenti, i motivi di ricorso per cassazione che riproducono pedissequamente le censure già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito, omettendo una critica argomentata avverso la sentenza impugnata. La gradualità della pena e il diniego delle circostanze attenuanti generiche rientrano nella discrezionalità del giudice di merito, sindacabile in sede di legittimità solo per la manifesta illogicità della motivazione.
Il Fatto
La Corte di Appello di Bologna, con sentenza del 27/05/2025, aveva confermato la condanna di due imputati per il reato di truffa. La vicenda traeva origine dalla consegna alla persona offesa di un assegno privo di copertura, dall’indicazione di un nominativo appartenente a soggetto estraneo ai fatti e di un numero telefonico risultato disattivato, nonché dall’immediata rivendita a terzi del veicolo di proprietà della vittima. Avverso tale decisione, gli imputati proponevano ricorso per cassazione con un unico atto, deducendo il vizio di motivazione in ordine al giudizio di responsabilità e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche con l’eccessiva onerosità della pena.
La Motivazione della Corte
La settima sezione penale ha preliminarmente scrutinato il primo motivo di ricorso, con il quale si deduceva il vizio della motivazione posta alla base del giudizio di responsabilità. Il motivo è stato ritenuto inammissibile perché non formulato nei termini consentiti dalla legge in sede di legittimità, in quanto fondato su profili di censura meramente riproduttivi di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte territoriale.
A sostegno di tale conclusione, la Corte ha ribadito il consolidato orientamento di legittimità, richiamando il precedente Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521 – 01, secondo cui sono inammissibili i motivi che riproducono pedissequamente le censure dedotte in appello, al più con l’aggiunta di espressioni che contestino in termini meramente assertivi ed apodittici la correttezza della sentenza impugnata. Difetta, in tali casi, una critica puntuale al provvedimento e la presa in considerazione delle argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non sono stati accolti.
La doglianza proposta non è risultata sorretta da specifica pertinenza censoria rispetto alle diffuse argomentazioni svolte dalla corte territoriale, che aveva rilevato, in assenza di qualsiasi illogicità manifesta, come le condotte poste in essere dagli imputati integrassero pienamente la fattispecie contestata. Il secondo motivo di ricorso è stato, invece, dichiarato manifestamente infondato. Sul punto la Corte ha richiamato l’indirizzo giurisprudenziale consolidato, secondo cui la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi di cui agli artt. 132 e 133 cod. pen.
Nel caso di specie l’onere argomentativo del giudice di appello è stato ritenuto adeguatamente assolto, avendo valorizzato quali elementi ostativi alla concessione delle attenuanti generiche e alla rideterminazione della pena il mancato risarcimento del danno, la mancata partecipazione al processo, l’assenza di segni di resipiscenza, le modalità della condotta caratterizzate da particolare abilità e abitualità nel reato e la presenza di precedenti penali specifici. I ricorsi sono stati, pertanto, dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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