Il volontariato non giustifica l’allontanamento dalla detenzione domiciliare (Cass. pen. Sez. 1 n. 8276 del 03.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Avverso i provvedimenti del magistrato di sorveglianza che incidono sulla libertà personale, quali quelli adottati su richiesta di modifica delle modalità di esecuzione della detenzione domiciliare, è esperibile il ricorso per cassazione per violazione di legge, ai sensi dell’art. 111, penultimo comma, Cost. e dell’art. 568, comma 2, cod. proc. pen. Le prescrizioni inerenti alla detenzione domiciliare sono sempre modificabili, purché sussistano fatti nuovi. L’autorizzazione ad allontanarsi dal domicilio per svolgere attività lavorativa può essere concessa solo ove ricorrano le condizioni di cui all’art. 284, comma 3, cod. proc. pen., ossia l’impossibilità di provvedere altrimenti alle indispensabili esigenze di vita o una situazione di assoluta indigenza. La necessità di intraprendere un percorso rieducativo tramite la partecipazione ad attività di volontariato non rientra tra le indispensabili esigenze di vita e non consente, pertanto, l’allontanamento dal luogo di esecuzione della misura.

Il Fatto

Un detenuto, in espiazione della pena in regime di detenzione domiciliare per motivi di salute, ha chiesto al Magistrato di sorveglianza la modifica delle prescrizioni per essere autorizzato a svolgere attività lavorativa presso un’unità commerciale e attività di volontariato presso un’associazione sportiva. Il magistrato ha rigettato l’istanza, ritenendo l’attività da svolgersi in luogo distante dal domicilio e difficilmente controllabile, inconciliabile con il contenimento della pericolosità sociale del condannato.

Avverso il decreto di rigetto, il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo l’apparenza della motivazione in relazione al diniego dell’autorizzazione al lavoro e la carenza assoluta di motivazione sulla richiesta di svolgere attività di volontariato.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha preliminarmente escluso la questione di ammissibilità del ricorso, affermando che, pur non essendo la detenzione domiciliare una misura identica agli arresti domiciliari, i provvedimenti che ne regolano le modalità esecutive incidono sulla libertà personale e sono pertanto impugnabili per violazione di legge. Ha poi richiamato il principio, mai superato, secondo cui le prescrizioni della detenzione domiciliare sono sempre modificabili in presenza di fatti nuovi.

Nel merito, la Corte ha ritenuto la motivazione del magistrato di sorveglianza sintetica ma adeguata, in quanto fondata sulla necessità di contenerne la pericolosità sociale, valorizzando la distanza del luogo di lavoro dal domicilio e la difficoltà di controllo. Ha giudicato inconferenti le censure del ricorrente relative alla compatibilità dell’attività con le condizioni di salute e al contenuto numero di ore richieste.

In relazione all’attività di volontariato, il Collegio ha osservato che la richiesta era formulata in via generica e che, in senso dirimente, la lettura coordinata dell’art. 47-ter Ord. pen. e del rinvio all’art. 284 cod. proc. pen. impone di ritenere che l’autorizzazione ad allontanarsi dal domicilio possa essere concessa solo per il tempo strettamente necessario a svolgere attività lavorativa, ove sussistano le condizioni dell’impossibilità di provvedere alle indispensabili esigenze di vita o dell’assoluta indigenza. La necessità di intraprendere un percorso rieducativo tramite il volontariato non rientra, tuttavia, in tali esigenze, attesa la natura eccezionale della previsione. L’istanza è stata pertanto ritenuta inammissibile ab origine e genericamente formulata.

Il ricorso è stato rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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