Lieve entità dello spaccio: valutazione globale nondata solo quantitativa (Cass. pen. Sez. 7 n. 14616 del 22.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame, senza una critica argomentata avverso la decisione oggetto di ricorso. In tema di sostanze stupefacenti, la valutazione dell’offensività della condotta, ai fini della configurabilità dell’ipotesi di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, non può essere ancorata al solo dato statico della quantità di sostanza, ma deve coinvolgere ogni aspetto del fatto. Il diniego delle attenuanti generiche può essere motivato dal giudice di merito con riferimento esclusivo agli elementi ritenuti prevalenti ai sensi dell’art. 133 cod. pen..
Il Fatto
La Corte di appello di Trieste confermava la sentenza del Tribunale di Udine che aveva condannato l’imputato alla pena di anni due e mesi sei di reclusione ed euro 6.000,00 di multa per il reato di cui all’art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/1990. All’imputato era contestato di aver agito quale intermediario nella cessione di sostanza stupefacente del tipo hashish, monitorando il viaggio del corriere da Udine a Milano, fornendogli istruzioni e mettendolo in contatto con i fornitori. Avverso la sentenza d’appello, il ricorrente proponeva ricorso per cassazione deducendo vizi di motivazione e l’erronea applicazione della legge penale per il mancato riconoscimento dell’ipotesi di lieve entità.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha valutato i motivi di ricorso che riproponevano profili di censura già vagliati e disattesi con corretti argomenti dai giudici di merito. Il ricorrente, pur rubricando formalmente le doglianze come vizio di motivazione, sollecitava una rivalutazione delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità. Il sindacato della Corte è limitato alla verifica della coerenza, completezza e logicità della motivazione, senza possibilità di procedere a una nuova e diversa valutazione degli elementi di fatto. La Corte ha richiamato il principio per cui è inammissibile il ricorso che si limita a riprodurre le stesse ragioni già esaminate, senza confrontarsi criticamente con le argomentazioni della sentenza impugnata.
In particolare, la sentenza impugnata aveva fondato l’affermazione di responsabilità su una valutazione complessiva di plurimi elementi probatori. La Corte territoriale aveva analiticamente esaminato le intercettazioni telefoniche, valorizzando conversazioni dalle quali emergeva il ruolo attivo dell’imputato nella gestione logistica e finanziaria dell’operazione; l’identificazione vocale, supportata dall’ascolto di un agente di polizia giudiziaria con specifica esperienza; le dichiarazioni del coimputato, ritenute inattendibili per le contraddizioni con le risultanze delle intercettazioni. Il ricorso contrapponeva solo una diversa interpretazione delle prove, senza individuare specifiche e decisive aporie logiche nel ragionamento dei giudici di merito.
Quanto alla configurabilità dell’ipotesi di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, la Corte ha ritenuto corretta la valutazione globale della condotta operata dal giudice di merito. L’esclusione della lieve entità non era fondata esclusivamente sul dato quantitativo, ma anche sui contatti diretti con i fornitori e con il mandante, inserendosi l’attività in un contesto organizzato e redditizio. La valutazione dell’offensività della condotta, ha ribadito la Corte, deve coinvolgere ogni aspetto del fatto secondo i principi già affermati dalla giurisprudenza di legittimità.
Parimenti inammissibile è stata ritenuta la censura relativa al trattamento sanzionatorio e al diniego delle attenuanti generiche. La Corte territoriale aveva giustificato lo scostamento dal minimo edittale con il riferimento alla gravità del fatto e ai precedenti penali specifici dell’imputato. Il giudice di merito, nel negare le attenuanti, può limitarsi a prendere in esame gli elementi dell’art. 133 cod. pen. che ritiene prevalenti. La Corte ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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