Ricorso che reitera motivi d’appello senza confronto con la motivazione è inammissibile (Cass. pen. Sez. VII n. 13251 del 04.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera i motivi già prospettati con l’atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti del provvedimento impugnato. La funzione tipica dell’impugnazione è la critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce, che si realizza mediante motivi i quali, a pena di inammissibilità, devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto posti a fondamento di ogni richiesta. Il motivo che non si confronta con la motivazione della decisione impugnata si destina per ciò solo all’inammissibilità, venendo meno in radice l’unica funzione per la quale è previsto e ammesso. Non è dunque sufficiente lamentare in modo generico una presunta carenza o illogicità della motivazione.

Il Fatto

La Corte di appello di Perugia, con sentenza del 5 maggio 2023, ha confermato la pronuncia del G.I.P. del Tribunale di Macerata del 15 novembre 2017, come parzialmente riformata dalla Corte di appello di Ancona il 4 giugno 2020, con cui il ricorrente era stato condannato per due delitti in materia di stupefacenti.

Avverso tale sentenza il condannato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, deducendo con un unico motivo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all’omesso riconoscimento della circostanza attenuante comune prevista dall’art. 62 n. 4 cod. pen. La questione arriva così davanti alla Corte di legittimità.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte dichiara il ricorso inammissibile perché proposto con motivo non deducibile in sede di legittimità. La censura, osserva il Collegio, lungi dal confrontarsi con la motivazione resa dalla Corte di merito in replica alle analoghe doglianze dedotte con l’atto di appello, reitera di fatto le medesime considerazioni critiche già espresse nel precedente atto impugnatorio, proposto avverso la sentenza di primo grado.

La Corte richiama il principio secondo cui la funzione tipica dell’impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità ai sensi degli artt. 581 e 591 cod. proc. pen., devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.

Contenuto essenziale dell’atto di impugnazione è dunque il confronto puntuale con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta, con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso. Se il motivo di ricorso non si confronta con la motivazione della decisione impugnata, per ciò solo si destina all’inammissibilità, venendo meno in radice l’unica funzione per la quale è previsto e ammesso.

Il Collegio richiama sul punto la giurisprudenza di legittimità, tra cui Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014 e Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009. All’inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero richiamate dalla Corte cost., sent. n. 186/2000.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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