Revoca del decreto penale e competenza del giudice dell’ultimo titolo irrevocabile (Cass. pen. Sez. I n. 10787 del 18.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di esecuzione, quando sono posti in esecuzione più titoli emessi da giudici diversi, tra cui un decreto penale di condanna di cui si invoca la revoca ai sensi dell’art. 673 cod. proc. pen., non viene meno la regola processuale dell’art. 665, comma 4, cod. proc. pen. È competente, pertanto, il giudice che ha pronunciato l’ultimo provvedimento divenuto irrevocabile, ancorché diverso da quello che ha emesso il decreto penale. La regola di competenza dell’art. 665, comma 4, cod. proc. pen. prevale su quella del comma 1 della medesima disposizione e non soffre deroga in ragione della natura dell’atto di cui si chiede la revoca.
Il Fatto
Il GIP del Tribunale di Locri, con ordinanza del 04.12.2024, sollevava conflitto di competenza davanti alla Corte di cassazione avverso il provvedimento del Tribunale di Reggio Calabria del 13.11.2024. Il giudice reggino, investito dell’incidente di esecuzione proposto dal condannato, aveva ritenuto competente il giudice che aveva pronunciato il decreto penale di condanna, applicando l’art. 665, comma 4, cod. proc. pen.
Il GIP del Tribunale di Locri, a sua volta investito della medesima questione, riteneva invece competente il Tribunale di Reggio Calabria, che aveva deliberato l’ultimo provvedimento divenuto irrevocabile. L’istanza riguardava la revoca del decreto penale emesso il 10.03.2009, divenuto irrevocabile il 30.05.2009, per reati abrogati dal d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva la sussistenza del conflitto di competenza, poiché due organi giurisdizionali ricusavano contemporaneamente la cognizione sulla stessa questione. Il quesito da sciogliere è se, in caso di revoca del decreto penale di condanna, trovi applicazione l’art. 665, comma 1, cod. proc. pen. ovvero l’art. 665, comma 4, cod. proc. pen.
Il Collegio afferma che, quando sono posti in esecuzione più titoli emessi da giudici diversi, tra cui un decreto penale adottato ai sensi dell’art. 460 cod. proc. pen., resta ferma la regola dell’art. 665, comma 4, cod. proc. pen.: è competente il giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo. Pertanto il giudice competente è quello che ha deliberato l’ultimo provvedimento decisorio divenuto irrevocabile, anche se diverso da quello che ha emesso il decreto di cui si invoca la revoca.
La Corte osserva che non sussistono precedenti in termini. Ritiene però che nella stessa direzione si muova il principio di diritto affermato da Sez. I n. 27160 del 31.05.2024, secondo cui, in tema di esecuzione, la competenza sulla richiesta di restituzione di beni confiscati appartiene al giudice che ha pronunciato nei confronti dell’imputato il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo, anche se la questione non riguarda la decisione da lui adottata.
Nella medesima cornice ermeneutica si colloca il principio, risalente ma insuperato, affermato da Sez. V n. 5037 del 20.10.1999, secondo cui la determinazione della posizione del condannato nei cui confronti sono state pronunciate più sentenze deve essere unitaria e fare capo a un unico giudice, funzionalmente competente su ogni questione attinente all’esecuzione di una qualsiasi delle sentenze, compresa la revoca della sospensione condizionale.
Sussiste dunque il conflitto negativo di competenza sollevato dal GIP del Tribunale di Locri; la Corte dichiara la competenza del Tribunale di Reggio Calabria, cui dispone trasmettersi gli atti.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.