Inammissibile il parere dell’Unione sui incentivi alle spese di lite tributarie (Corte dei Conti Sez. contr. Emilia-Romagna n. 139 del 16.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’Unione di comuni, in persona del Presidente, è legittimata a ricorrere alla funzione consultiva della Corte dei conti, ai sensi dell’art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003, solo limitatamente a questioni inerenti alle funzioni proprie esercitate dall’Unione stessa. Pertanto, è inammissibile per difetto di legittimazione soggettiva la richiesta di parere che investa incentivi collegati alle spese di lite di giudizi tributari nei quali la parte vittoriosa è il singolo Comune e non l’Unione. La richiesta di parere è inoltre inammissibile sotto il profilo oggettivo quando i quesiti non presentano i caratteri della generalità e dell’astrattezza, mirando a un avallo su fatti gestionali già compiuti, con indebita ingerenza della Corte nelle scelte di amministrazione attiva dell’ente.
Il Fatto
Il Presidente di un’Unione di comuni ha formulato alla Sezione regionale di controllo una richiesta di parere, ai sensi dell’art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003, in merito alla possibilità di riconoscere al proprio dipendente, distaccato presso un ufficio associato del contenzioso tributario, gli incentivi collegati alle spese di lite liquidate in sentenze tributarie favorevoli ai comuni associati.
I comuni aderenti avevano conferito all’Unione il servizio tributi limitatamente alla gestione, restando la soggettività attiva in capo ai singoli comuni. La rappresentanza in giudizio era curata dal responsabile del servizio tributi dell’Unione, distaccato come vice-responsabile dell’ufficio associato. L’Unione ha chiesto se tali incentivi, in quanto risorse etero-finanziate previamente acquisite, potessero essere riconosciuti al dipendente e, in subordine, anche a chi lo aveva coadiuvato nella gestione dei fascicoli.
La Motivazione della Corte
La Sezione esamina in via preliminare i profili di ammissibilità soggettiva e oggettiva. Sul primo versante richiama il principio della Sezione delle Autonomie n. 1/SEZAUT/2021/QMIG, secondo cui l’Unione è legittimata a ricorrere all’attività consultiva solo per questioni inerenti alle funzioni proprie esercitate, dovendo ricorrere due condizioni: la presentazione dell’istanza da parte del Presidente e l’inerenza della questione alle funzioni proprie dell’Unione.
Nella specie la prima condizione risulta rispettata, ma difetta la seconda. Nei giudizi tributari la parte vittoriosa, destinataria della condanna alle spese, è il singolo comune e non l’Unione, pur avendo questa aderito all’ufficio associato mediante convenzione ex art. 30 del Tuel. La Sezione richiama il principio della Sezione delle Autonomie n. 18/2024/QMIG, che esige una stretta correlazione tra le risorse recuperate a titolo di spese di giudizio e il dirigente o funzionario che ha assistito l’ente nel medesimo contenzioso. Da qui la conclusione per l’inammissibilità soggettiva.
Sul piano oggettivo, la Sezione ricorda che la nozione di contabilità pubblica comprende i quesiti connessi alle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche, ma non può estendersi sino a ricomprendere ogni ambito dell’azione amministrativa. Restano estranei i quesiti che implichino valutazioni su casi o atti gestionali specifici, che determinerebbero una compartecipazione all’amministrazione attiva incompatibile con la posizione di terzietà della Corte.
I quesiti primo e secondo non presentano i caratteri della generalità e dell’astrattezza: essi mirano a un avallo su fatti gestionali già realizzati nelle loro forme regolatorie, come l’adesione alla convenzione istitutiva dell’ufficio associato e la scelta di farsi assistere in giudizio dal responsabile dell’ufficio. Un pronunciamento della Sezione si tradurrebbe in una indebita intromissione nelle scelte di amministrazione attiva dell’ente, già compiute. Il terzo quesito, potenzialmente valutabile sul piano oggettivo, resta assorbito dall’accertato difetto di legittimazione soggettiva. La richiesta è pertanto dichiarata inammissibile nei sensi di cui in motivazione.
Nota della Redazione
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