Mobilità intercompartimentale e tabelle equiparazione applicabili solo alle procedure successive al d.P.C.M. (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 19912 del 17.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di mobilità c.d. intercompartimentale, le tabelle di equiparazione fra i livelli di inquadramento previsti dai contratti collettivi dei diversi comparti, adottate con il d.P.C.M. 26 giugno 2015 in applicazione dell’art. 29 bis d.lgs. n. 165 del 2001, sono applicabili alle sole procedure di mobilità avviate successivamente all’entrata in vigore del medesimo decreto. In assenza di un più specifico criterio di legge o di contrattazione collettiva, l’individuazione del trattamento giuridico ed economico del dipendente trasferito va operata sulla base dell’inquadramento rivestito presso l’ente di provenienza, nell’ambito della disciplina legale e contrattuale propria del comparto dell’amministrazione cessionaria, tenendo conto anche delle posizioni economiche differenziate. Il giudice di merito è pienamente legittimato a compiere tale verifica, confrontando i contratti collettivi pertinenti secondo le mansioni, le responsabilità e i titoli di accesso, e può valutare in via successiva la prossimità degli importi tabellari. La regola muove dall’esigenza di evitare processi di dequalificazione strisciante del personale trasferito.

Il Fatto

Il ricorrente, collaboratore professionale sanitario con funzioni di vigilanza e ispezione presso una azienda sanitaria, è stato trasferito nei ruoli del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali in esito a una procedura di mobilità ex art. 30 d.lgs. n. 165 del 2001. Nel comparto di destinazione è stato inquadrato nel profilo di Ispettore tecnico, area terza, fascia retributiva F1.

Il lavoratore ha chiesto al Tribunale il riconoscimento della fascia superiore F3 e delle relative differenze retributive. Il Tribunale ha dapprima riconosciuto il diritto all’inquadramento in area III, fascia F4, e poi ha liquidato il credito. La Corte d’appello, in riforma, ha accolto l’appello del Ministero. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, resistito dal Ministero con controricorso.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo il ricorrente deduceva la falsa applicazione degli artt. 112 e 113 cod. proc. civ., sostenendo che il giudice di merito avesse travisato l’oggetto della domanda di primo grado. La censura è inammissibile: dal ricorso introduttivo emerge che era stata espressamente richiesta la posizione economica F3, mentre il riferimento alla “diversa misura ritenuta di giustizia” atteneva all’assegno ad personam e non all’individuazione della fascia.

Il secondo motivo investiva la violazione degli artt. 29 bis e 30 d.lgs. n. 165 del 2001. Il ricorrente assumeva che il d.P.C.M. 26 giugno 2015 dovesse trovare applicazione anche a una procedura di mobilità conclusasi nel 2010, o quanto meno in via analogica, e che le mansioni svolte andassero ricondotte alla fascia F3.

La Corte ha ritenuto la censura parzialmente fondata, fissando un duplice principio. Da un lato, le tabelle di equiparazione del citato d.P.C.M. operano solo per le procedure avviate dopo la sua entrata in vigore, con conseguente esclusione della loro applicabilità alla fattispecie. Dall’altro, la verifica della corrispondenza tra qualifica e posizione economica va compiuta dal giudice alla stregua delle discipline collettive dei due enti, secondo il criterio dettato dall’art. 30 d.lgs. n. 165 del 2001, che impone di confrontare i contratti collettivi pertinenti.

La Corte ha richiamato il proprio consolidato orientamento (Sezioni Unite n. 503 del 2001, n. 14124 del 2015, n. 3064 del 2016, Sez. L n. 86 del 2021), ribadendo che l’inquadramento presso l’ente di provenienza va letto alla luce della disciplina del comparto cessionario, considerando anche le posizioni economiche differenziate e la funzione dell’istituto di prevenire la dequalificazione strisciante. La prossimità degli importi tabellari è criterio solo successivo e sussidiario.

Nell’àmbito di tale verifica, la Corte d’appello doveva accertare la corrispondenza delle mansioni rispetto alla fascia rivendicata e valutare la deduzione relativa alla trasposizione automatica, restando invece generica la contestazione sulla declaratoria dei contenuti professionali. Il ricorso è quindi accolto nei limiti del secondo motivo, con cassazione con rinvio alla Corte d’appello in diversa composizione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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