Notifica cartella esattoriale e presunzione di conoscenza: inammissibile il ricorso (Cass. civ. Sez. V n. 19911 del 17.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di notifica della cartella esattoriale ai sensi dell’art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio e della relativa data è assolta mediante la produzione dell’avviso di ricevimento, non essendo necessario che l’agente della riscossione produca la copia della cartella. La cartella pervenuta all’indirizzo del destinatario si presume conosciuta ai sensi dell’art. 1335 c.c., salvo che il contribuente dimostri di essersi trovato senza sua colpa nell’impossibilità di prenderne cognizione. È inammissibile il ricorso per cassazione che sovrapponga e mescoli censure eterogenee riferite alle diverse ipotesi dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., non essendo consentita la prospettazione della medesima questione sotto profili incompatibili.

Il Fatto

Il contribuente impugnava l’estratto di ruolo e la cartella di pagamento. La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso. La Commissione tributaria regionale, in riforma, riteneva ammissibile l’impugnazione dell’estratto di ruolo ma considerava provata la regolare notifica della cartella, eseguita a mezzo posta presso l’indirizzo di residenza risultante dal certificato del Comune, con consegna a mani di un familiare ivi presente.

Il giudice d’appello affermava che, essendo la cartella pervenuta all’indirizzo del destinatario, questi ne aveva avuto effettiva conoscenza e non aveva fornito prova di trovarsi senza colpa nell’impossibilità di prenderne cognizione. Contro tale decisione il contribuente proponeva ricorso per cassazione, resistito dall’Agenzia delle entrate e dall’agente della riscossione.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto un profilo di rito relativo alla difesa dell’agente della riscossione: la memoria depositata da un difensore privo di nuova procura è dichiarata inammissibile. Nel merito, l’autonoma impugnabilità dell’estratto di ruolo è questione coperta da giudicato interno, non essendo la statuizione della CTR oggetto di ricorso incidentale.

Quanto all’unico motivo, il ricorrente deduceva la violazione dell’art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, dell’art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, degli artt. 140, 156, 157 e 160 c.p.c. e la falsa applicazione dei criteri di valutazione della prova. La Corte rileva che la CTR ha affermato che la cartella è stata notificata a mezzo posta con consegna nel luogo di residenza del contribuente, con conseguente applicazione della presunzione di conoscenza e onere di provare l’impossibilità incolpevole.

Tale ricostruzione è conforme alla giurisprudenza di legittimità richiamata, secondo cui la prova del perfezionamento della notifica è data dall’avviso di ricevimento, e la cartella pervenuta all’indirizzo del destinatario si presume conosciuta, in omaggio al principio di vicinanza della prova, salvo prova contraria del contribuente.

La Corte rileva poi il vizio metodologico del ricorso: il ricorrente mescola le contestazioni per violazione di legge ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. con la censura di omesso esame di fatto decisivo ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. È inammissibile la sovrapposizione di mezzi di impugnazione eterogenei, non essendo consentito prospettare la medesima questione sotto profili incompatibili, con ciò rimettendo alla Corte il compito di isolare le singole censure.

Quanto all’adombrato travisamento della prova, la Corte richiama il principio per cui esso trova rimedio nella revocazione per errore di fatto o nei vizi di cui all’art. 360, nn. 4 e 5, c.p.c., a seconda che si tratti di fatto processuale o sostanziale, ma la deduzione del vizio motivazionale postula la concreta e specifica indicazione del fatto storico, del dato da cui risulta, del come e del quando sia stato discusso e della sua decisività. Di tali indicazioni il motivo è sostanzialmente privo. Il ricorso è dunque dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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