Mobilità interna obbligatoria prima dell’interpello per elenchi idonei (TAR Lombardia n. 1471 del 29.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il regolamento comunale che subordina la copertura dei posti vacanti alla previa attivazione della mobilità interna deve essere applicato anche quando la normativa statale sospende, per un periodo definito, l’obbligo di esperire le procedure di mobilità esterna di cui all’art. 30 del d.lgs. n. 165/2001. La sospensione disposta dall’art. 30, comma 8, della legge n. 56/2019, come modificato dall’art. 1, comma 14-ter, del d.l. n. 80/2021, opera solo sull’obbligo di previa attivazione delle procedure di mobilità esterna e non si estende alla disciplina regolamentare della mobilità interna, che resta pienamente efficace finché l’ente non la modifichi. Ne consegue l’illegittimità dell’avviso di interpello per l’assunzione dall’esterno attingendo da elenchi di idonei, adottato senza la previa ricognizione delle risorse interne.

Il Fatto

La ricorrente, dipendente del Comune resistente dal 1997 e inquadrata nell’Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione, dopo un periodo di aspettativa era stata trasferita all’Area Finanziaria. Nel marzo 2024 aveva chiesto di fruire della mobilità interna per ricoprire un ruolo presso l’Area Tecnica, ma l’istanza era stata respinta.

Con determinazione del 2.10.2024 il Comune adottava un avviso di interpello per l’assunzione a tempo indeterminato di due figure con profilo di specialista in attività tecniche e progettuali, riservato ai candidati iscritti nell’elenco degli idonei di una selezione unica gestita in forma aggregata da altro ente. La ricorrente impugnava quegli atti lamentando che l’assunzione dall’esterno fosse stata disposta senza la previa attivazione delle procedure di mobilità interna, rispetto alle quali vantava interesse.

La Motivazione della Corte

In via preliminare il Tribunale ha dichiarato inammissibili, perché tardivi rispetto al termine di cui all’art. 73 cod. proc. amm., i depositi documentali eseguiti a ridosso dell’udienza. Ha poi respinto l’eccezione di carenza di interesse, richiamando la precedente ordinanza n. 1416/2024: la presenza di altri posti in pianta organica non esclude l’interesse, perché non risulta che il Comune intenda coprirli nel rispetto delle procedure di mobilità interna.

Nel merito il Tribunale ha ritenuto fondato e assorbente il primo motivo, incentrato sulla violazione dell’art. 29, comma 1.3, del regolamento comunale di organizzazione. L’avviso impugnato si colloca nel quadro delle modalità speciali di reclutamento previste dal d.l. n. 80/2021, che disciplina le selezioni uniche per la formazione di elenchi di idonei all’assunzione negli enti locali, in base ad accordi tra amministrazioni.

La difesa dell’ente invocava la sospensione dell’art. 30, comma 2 bis, del d.lgs. n. 165/2001, operata dall’art. 30, comma 8, della legge n. 56/2019, come modificato dall’art. 1, comma 14-ter, del d.l. n. 80/2021: fino al 31 dicembre 2024 le procedure concorsuali e le conseguenti assunzioni possono essere effettuate senza il previo svolgimento delle procedure di mobilità esterna.

Il Tribunale ha distinto i due piani. La sospensione incide solo sull’obbligo di previa attivazione della mobilità esterna e non riguarda la mobilità interna. La disposizione regolamentare, riferita esclusivamente a quest’ultima, non può ritenersi direttamente consequenziale all’art. 30 del d.lgs. n. 165/2001 e non è stata modificata o sospesa dal Comune. L’ente, quindi, ha illegittimamente disapplicato la norma regolamentare che impone la previa ricognizione delle risorse interne.

Accolto il ricorso, il Tribunale ha annullato la determinazione del 2.10.2024 e l’atto del 3.10.2024, escludendo dall’annullamento la deliberazione di Giunta di approvazione dell’accordo tra enti, atto prodromico e non specificamente censurato. Le spese sono state liquidate in euro 3.000,00 oltre accessori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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