Misure di accoglienza solo dopo la formalizzazione della domanda di protezione (TAR Lombardia n. 1470 del 29.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’attivazione delle misure di accoglienza in favore dello straniero richiedente protezione internazionale presuppone la formalizzazione della domanda di protezione, presentata personalmente dal richiedente presso l’ufficio di polizia di frontiera o presso l’ufficio della Questura competente. Dopo l’introduzione del comma 3 bis dell’art. 6 del d.lgs. n. 25/2008 ad opera del d.l. n. 133/2023, la sola manifestazione di volontà di chiedere la protezione, ove non seguita dalla presentazione personale della domanda, non costituisce domanda e non instaura il procedimento. Il coordinamento tra gli artt. 1 e 14 del d.lgs. n. 142/2015 e l’art. 6 del d.lgs. n. 25/2008 conferma che l’accesso al sistema di accoglienza non è giustificato dal mero stato di indigenza. La disciplina nazionale risulta conforme al diritto dell’Unione, che all’art. 6, par. 3, della direttiva 2013/32/UE consente agli Stati membri di esigere la presentazione personale della domanda.

Il Fatto

Il ricorrente, cittadino extracomunitario, tramite il proprio difensore ha comunicato con PEC alla Questura l’intenzione di presentare quanto prima la domanda di protezione internazionale. Dopo tale comunicazione, e prima di formalizzare la domanda, ha chiesto alla Prefettura l’immediata attivazione delle misure di accoglienza.

La Prefettura ha respinto l’istanza con un provvedimento che valorizza la mancata formalizzazione della domanda presso la Questura. Il ricorrente ha impugnato il diniego davanti al giudice amministrativo, deducendo la violazione degli artt. 1 e 14 del d.lgs. n. 142/2015, la lesione delle garanzie partecipative e il difetto di motivazione.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale individua la questione giuridica dirimente nello stabilire se per l’accesso alle misure di accoglienza sia sufficiente una qualsiasi manifestazione della volontà di chiedere protezione, oppure sia necessaria la sua formalizzazione personale davanti agli uffici competenti. La risposta è nel secondo senso.

Il Collegio ricostruisce il quadro normativo: l’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 142/2015 collega le misure al momento della manifestazione della volontà; l’art. 14, però, le riserva al richiedente “che ha formalizzato la domanda”. Questo dato impone di individuare altrove le modalità di presentazione, ossia nell’art. 6 del d.lgs. n. 25/2008, che le prescrive personalmente presso l’ufficio di polizia di frontiera o la Questura competente.

L’argomento decisivo è la novella del d.l. n. 133/2023, che ha introdotto il comma 3 bis dell’art. 6: se lo straniero non si presenta per la formalizzazione, la manifestazione di volontà precedentemente espressa non costituisce domanda e il procedimento non è instaurato. La disposizione scioglie l’ambiguità del testo originario e chiarisce che la formalizzazione coincide con l’inoltro personale della domanda.

Il Tribunale prende posizione sul diverso orientamento formatosi prima del 2023, che ammetteva la presentazione a mezzo PEC e l’attivazione delle misure anche in assenza di formale domanda (richiamando Cass. civ. Sez. I n. 9597 del 2024, Cons. St. Sez. III n. 4948 del 2020 e TAR Veneto n. 642 del 2023). Tale lettura concerne fattispecie anteriori alla novella e non si armonizza con essa: se la manifestazione di volontà non apre il procedimento di protezione, non può valere per l’accesso all’accoglienza.

Quanto al profilo unionale, la direttiva 2013/33/UE non disciplina le modalità di presentazione della domanda. L’art. 6, par. 3, della direttiva 2013/32/UE abilita gli Stati a esigere la presentazione personale, facoltà esercitata dal legislatore italiano. La questione dei tempi di convocazione in Questura, potenzialmente lesivi del diritto a formalizzare “quanto prima”, resta riservata alla cognizione del giudice ordinario, non spettando al giudice amministrativo la giurisdizione in materia di protezione internazionale.

Infine, il Collegio ritiene infondate le censure sul difetto di motivazione e sulle garanzie partecipative: a fronte della mancata formalizzazione, l’agire della Prefettura è dovuto e vincolato, con applicazione dell’art. 21-octies della legge n. 241/1990. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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