Mobilità volontaria tra P.A. e conservazione dell’indennità di amministrazione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 22485 del 08.08.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel lavoro pubblico, in caso di passaggio diretto del dipendente da un’amministrazione a un’altra per mobilità volontaria, è assicurata la continuità giuridica del rapporto e il mantenimento del trattamento economico acquisito. Ove quest’ultimo risulti superiore a quello spettante presso l’ente di destinazione, la differenza è conservata mediante l’attribuzione di un assegno ad personam riassorbibile, a tutela del divieto di reformatio in peius. Il riassorbimento opera sul trattamento economico complessivo dei dipendenti dell’amministrazione di arrivo e non già sulle singole voci retributive, in conformità al principio di proporzionalità e adeguatezza della retribuzione di cui all’art. 36 Cost. L’indennità di amministrazione, in quanto emolumento fisso e continuativo, entra nel computo del trattamento da mantenere e confluisce nell’assegno ad personam.

Il Fatto

Il dipendente, trasferito per mobilità volontaria dal Ministero della Difesa alle dipendenze di un Comune, agisce per il riconoscimento del diritto a percepire presso il nuovo ente datore l’indennità di amministrazione di cui godeva in qualità di dipendente statale. Il Tribunale rigetta la domanda e la Corte d’Appello conferma la decisione, ritenendo applicabile l’art. 30, comma 2-quinquies, d.lgs. n. 165/2001, nel senso che al dipendente trasferito spetta esclusivamente il trattamento giuridico ed economico del comparto dell’amministrazione di destinazione, con esclusione di ogni maggiore retribuzione fissa e continuativa in godimento.

La questione giunge in Cassazione, dove il ricorrente deduce la violazione della disciplina contrattuale del comparto Enti Locali e dell’art. 30 d.lgs. n. 165/2001, lamentando l’erronea interpretazione della mobilità volontaria e la violazione del divieto di reformatio in peius del trattamento economico acquisito.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta congiuntamente i quattro motivi, connessi, e li accoglie. Il principio di riferimento è quello per cui, nel lavoro pubblico, il passaggio da una P.A. a un’altra comporta, in mancanza di disposizioni speciali, la continuità del rapporto e il mantenimento del trattamento economico. Se questo è superiore a quello spettante presso l’ente di destinazione, la differenza opera nell’ambito della regola del riassorbimento degli assegni ad personam, posta a tutela del divieto di reformatio in peius.

Il criterio del riassorbimento deve operare con riferimento ai miglioramenti del trattamento economico complessivo dei dipendenti dell’amministrazione di arrivo, non già con riguardo alle singole voci che lo compongono. Solo questa lettura è conforme all’art. 36 Cost., come interpretato dalla giurisprudenza costituzionale, secondo cui la proporzionalità e adeguatezza della retribuzione va riferita non alle singole componenti ma alla sua globalità (Corte cost. n. 141 del 1979, n. 470 del 2002 e n. 434 del 2005). Alle singole voci non può attribuirsi autonomo rilievo, salvo espressa previsione di legge o di contrattazione collettiva (Cass., Sez. L, n. 35423 del 2022; Cass., Sez. L, n. 10210 del 2020).

Il passaggio da un datore di lavoro all’altro inserisce il dipendente in una diversa realtà organizzativa, con applicazione del trattamento in atto presso il nuovo datore ex art. 2112 c.c.; per i dipendenti pubblici la regola è confermata dall’art. 30 d.lgs. n. 165/2001, che riconduce il passaggio diretto alla fattispecie della cessione del contratto (art. 1406 c.c.). Ne deriva da un lato l’applicazione del trattamento del comparto dell’amministrazione cessionaria, dall’altro il divieto di reformatio in peius, con salvezza degli assegni ad personam (Cass., Sez. L, n. 169 del 2017).

Il trattamento retributivo originario, ivi compresa l’indennità di amministrazione avente carattere di generalità e natura fissa, deve dunque essere mantenuto dall’amministrazione cessionaria, pur se maggiore di quello dei dipendenti di quest’ultima, operando però il riassorbimento sul trattamento complessivo e non per singole voci. Il ricorso è accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa è decisa nel merito con dichiarazione del diritto all’inclusione nell’assegno ad personam riassorbibile dell’indennità di amministrazione nell’importo correlato con l’indennità di comparto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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