Compenso dell’avvocato: la parcella non è onere di allegazione (Cass. civ. Sez. II n. 9314 del 08.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nei giudizi di accertamento del credito per prestazioni professionali, la parcella redatta dall’avvocato non integra un onere di allegazione soggetto alle preclusioni processuali, ma costituisce espressione di attività difensiva esponibile anche in comparsa conclusionale. Il professionista assolve all’onere della prova quando mette il giudice in condizione di verificare l’attività concretamente svolta, anche attraverso l’acquisizione dei fascicoli ex art. 210 c.p.c., purché l’ordine di esibizione sia legittimamente disposto. Il valore della causa rappresenta solo uno dei criteri di liquidazione, da valutare unitamente alla natura della controversia, alle questioni trattate e all’attività svolta. Il regolamento delle spese compiuto nel giudizio patrocinato non vincola la liquidazione del corrispettivo dovuto dal cliente.

Il Fatto

Due avvocati convennero in giudizio un cliente davanti al Tribunale di Savona per ottenere il pagamento dei compensi professionali, quantificati in oltre diciassettemila euro, per l’attività resa in due giudizi civili definiti in primo grado e in appello.

Il Tribunale rigettò la domanda. La Corte d’appello di Genova confermò la decisione, rilevando che le somme richieste erano sproporzionate rispetto al valore della causa e all’importo liquidato alla parte vittoriosa, e che i professionisti non avevano specificato le pretese mediante una notula contenente l’elencazione delle attività svolte, indicazione intervenuta solo tardivamente con la comparsa conclusionale. I professionisti hanno proposto ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara anzitutto l’inammissibilità del controricorso, perché notificato oltre il termine di venti giorni dalla scadenza di quello stabilito per il deposito del ricorso.

Nel merito, il ricorso è fondato. Secondo la giurisprudenza consolidata, incombe sul professionista la prova del conferimento dell’incarico, dell’effettivo espletamento e dell’entità delle prestazioni svolte (Cass. n. 21522/2019). Nel caso di specie gli attori avevano assolto a tale onere attraverso la produzione dei fascicoli, disposta dal giudice ai sensi dell’art. 210 c.p.c., che consentiva di accertare l’attività concretamente svolta e il contributo di altri difensori.

È errata in diritto l’affermazione della Corte territoriale secondo cui l’elencazione delle voci difensive costituirebbe un onere di allegazione da svolgersi nei termini dell’art. 183 c.p.c. La parcella, anche se corredata dal parere del Consiglio dell’ordine, è una mera dichiarazione unilaterale, sufficiente per il decreto ingiuntivo, mentre per l’accertamento del credito il professionista deve provare i fatti posti a fondamento della domanda (Cass. n. 15930/2018). L’elencazione delle voci difensive non integra dunque un onere di allegazione soggetto a preclusioni, ma esercizio di attività difensiva esponibile anche in comparsa conclusionale.

La Corte rileva inoltre ulteriori errori di diritto. L’art. 5 del D.M. n. 127/2004, ratione temporis applicabile, prevede che nella liquidazione degli onorari si tenga conto della natura e del valore della controversia, dell’importanza e del numero delle questioni trattate e del grado dell’autorità adita. Il terzo comma disciplina specificamente il rapporto tra avvocato e cliente, distinguendolo dalla liquidazione giudiziale. Il valore della causa è quindi solo uno dei criteri, da valutare unitamente all’attività concretamente svolta.

Infine, in base all’art. 2 del D.M. n. 127/2004 e all’art. 61, secondo comma, del r.d.l. n. 1578/1933, il cliente è tenuto al pagamento degli onorari indipendentemente dalla statuizione sulle spese giudiziali, potendo essere richiesto un onorario maggiore di quello liquidato a carico della parte soccombente. Il regolamento delle spese non può pertanto vincolare la successiva liquidazione del corrispettivo (Cass. n. 9633/2010). La sentenza è cassata con rinvio alla Corte d’appello di Genova in diversa composizione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *