Inquadramento per mobilità volontaria e specificità dei motivi di ricorso (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 16038 del 10.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di cassazione a critica vincolata i motivi devono possedere i caratteri della specificità, della completezza e della riferibilità alla ratio decidendi della decisione impugnata. La proposizione di censure prive di specifica attinenza al decisum è assimilabile alla mancata enunciazione dei motivi richiesta dall’art. 366, n. 4, cod. proc. civ. e determina l’inammissibilità del ricorso, rilevabile anche d’ufficio. Nel caso del trasferimento per mobilità volontaria del dipendente pubblico, ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. n. 165/2001, il ricorrente che contesti l’applicazione di un parametro tabellare diverso da quello effettivamente posto a fondamento della decisione non si misura con la motivazione del giudice di merito. Il controllo di legittimità resta così precluso.
Il Fatto
La vicenda riguarda una dipendente già inquadrata, presso l’amministrazione universitaria di provenienza, nella categoria B, posizione economica B3, e successivamente transitata per mobilità intercompartimentale presso un’Agenzia fiscale. Il Tribunale di Varese aveva accolto la domanda della lavoratrice e dichiarato il suo diritto all’inquadramento nell’Area II, posizione economica F3.
La Corte di Appello di Milano ha confermato la decisione di primo grado, ritenendo che l’inquadramento attribuito dall’amministrazione di destinazione nell’Area II, posizione F2 contrastasse con l’art. 30 del d.lgs. n. 165/2001. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui la lavoratrice ha resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, concentrando l’attenzione sul difetto di specificità delle censure. Il primo motivo denunciava violazione dell’art. 30 del d.lgs. n. 165/2001 e dell’art. 5 del DPCM n. 466/2000, addebitando alla Corte territoriale di avere erroneamente qualificato la corrispondenza tra la qualifica posseduta e quella attribuita. Il secondo motivo lamentava l’applicazione di astratte tabelle di corrispondenza senza valutazione in concreto delle mansioni svolte presso l’ente di provenienza, richiamando la disciplina della cessione del contratto.
La Corte ha rilevato che entrambe le censure non si misurano con la ratio decidendi. La sentenza impugnata ha assunto a riferimento la tabella B di trasposizione automatica del CCNL Comparto Ministeri e la tabella B di trasposizione automatica del CCNL Comparto Agenzie Fiscali del 2004. Il ricorrente, invece, ha imputato al giudice di merito il ricorso a un parametro tabellare diverso, ossia la tabella di equiparazione posta dal DPCM e quella del CCNL Enti Locali, che non sorreggono il percorso argomentativo della decisione.
Il provvedimento richiama il consolidato indirizzo di legittimità — confermato da Cass. n. 5117/2024 e dalla giurisprudenza ivi richiamata — secondo cui i motivi di ricorso devono avere i caratteri della specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata. La censura priva di specifica attinenza al decisum equivale alla mancata enunciazione dei motivi richiesta dall’art. 366, n. 4, cod. proc. civ., con conseguente inammissibilità rilevabile anche d’ufficio.
Quanto alle spese, la Corte ha applicato il principio di soccombenza. Ha inoltre escluso l’applicazione del contributo unificato aggiuntivo ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, perché la norma non opera nei confronti delle Amministrazioni dello Stato, istituzionalmente esonerate dal versamento mediante il meccanismo della prenotazione a debito, come ribadito da Cass. Sez. Un. n. 4315/2020 e Cass. n. 24286/2022.
Nota della Redazione
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