Ricorso inammissibile se non riproduce delibere e capitolati di prova (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 16921 del 19.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il motivo di ricorso che censuri la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito è inammissibile quando non riproduca i documenti e i capitolati di prova su cui la censura si fonda. La Corte di legittimità non può verificare la correttezza logica della decisione né la decisività del fatto se il ricorrente non trascrive integralmente gli atti richiamati. In presenza di una pronuncia doppia conforme, i rilievi che non si raccordino al paradigma dell’art. 360, comma 1, nr. 5 cod. proc. civ., come riformulato dal D.L. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, restano estranei al sindacato di legittimità. La prova testimoniale avente a oggetto valutazioni e non fatti è inammissibile, e il relativo motivo deve spiegare le ragioni per cui il giudice avrebbe dovuto ammetterla.
Il Fatto
Il ricorrente aveva chiesto al giudice del lavoro il riconoscimento del diritto alla pensione consortile, prevista dall’art. 156 del CCNL dei dipendenti dei Consorzi di bonifica in caso di soppressione del posto di lavoro. Il requisito costitutivo richiesto era l’assunzione in ruolo alla data del 31 luglio 1994, oppure l’esistenza, a quella stessa data, di un rapporto a tempo indeterminato di durata pari o superiore a vent’anni.
Il Tribunale aveva rigettato la domanda e la Corte d’appello di Ancona aveva confermato la decisione. Per i giudici di merito, i documenti prodotti non comprovavano il requisito: le delibere consortili del 2014, con cui si riconoscevano la qualifica e l’anzianità del ricorrente, esprimevano una valutazione e non un dato di fatto, per di più successiva alla data rilevante. La questione giunge così davanti alla Corte di cassazione.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo il ricorrente deduceva la violazione dell’art. 3 Cost. e l’omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che il riconoscimento del rapporto di ruolo contenuto nelle delibere doveva essere riferito al periodo antecedente al 31 luglio 1994, quando l’istituto era stato soppresso dalle modifiche contrattuali.
Il motivo, come prospettato, si arresta a un rilievo di inammissibilità. La Corte rileva anzitutto che ci si trova di fronte a una pronuncia doppia conforme. I rilievi del ricorrente esulano poi dal paradigma dell’art. 360, comma 1, nr. 5 cod. proc. civ., nell’interpretazione costantemente resa dalla giurisprudenza di legittimità, sulla scia delle Sezioni Unite nn. 8053 e 8054 del 2014 e di Cass. n. 2268 del 2022.
Anche riqualificando le censure in termini di errore di diritto, esse restano genericamente argomentate. Il motivo non riproduce in modo adeguato le delibere valutate dai giudici e non illustra con precisione le disposizioni legali e contrattuali rilevanti per la verifica di correttezza della decisione sul piano della coerenza logica.
Il secondo motivo lamentava la violazione dell’art. 2724 cod. civ. in tema di eccezioni al divieto di prova testimoniale. La Corte territoriale aveva giudicato inammissibile la prova perché avente a oggetto valutazioni e non fatti: si tratta di un’autonoma ratio decidendi, non efficacemente censurata. Le censure non riproducono i capitolati di prova, indispensabili per verificare gli eventuali errori commessi, come richiesto da Cass. n. 15409 del 2020 e Cass. n. 8204 del 2018.
La Corte di appello ha deciso sulla base degli elementi di prova offerti, valutati secondo il suo libero convincimento. In questi casi il controllo di legittimità è confinato in ristretti limiti e le censure, come sviluppate, sottraggono il decisum ad ogni rilievo. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese e al versamento del contributo unificato.
Nota della Redazione
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